Regolamento (UE) 2017/94
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 della Commissione, del 19 gennaio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conferma, a seguito di riesame in previsione della scadenza, il mantenimento delle misure antidumping sulle importazioni di gluconato di sodio dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude che la scadenza delle misure comporterebbe con elevata probabilità la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Sono quindi mantenute le aliquote già in essere, con dazi individuali per due società cinesi e un dazio residuo per tutte le altre.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di gluconato di sodio secco, identificato dai numeri CUS 0023277-9 e CAS 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 (codice TARIC 2918160010), originario della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, esportatori e operatori doganali degli Stati membri; le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e solo previa presentazione di una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di gluconato di sodio originario della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/94 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore sul gluconato di sodio proveniente dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che la soppressione delle misure determinerebbe con elevata probabilità la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione, sicché dispone il mantenimento dei dazi.
Contesto procedurale
Le misure originarie erano state istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 965/2010, con dazio ad valorem del 53,2 %, salvo aliquote individuali per Shandong Kaison Biochemical Co., Ltd. e Qingdao Kehai Biochemistry Co., Ltd. Il riesame è stato richiesto dai produttori dell’Unione Jungbunzlauer SA e Roquette Italia SpA, dopo l’avviso di imminente scadenza pubblicato nel 2015. La Commissione ha aperto l’inchiesta il 27 ottobre 2015 ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ha acquisito dati tramite questionari, osservazioni scritte e visite di verifica.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è il gluconato di sodio secco, classificato al codice NC ex 2918 16 00 e al codice TARIC 2918160010. È utilizzato soprattutto nell’edilizia come ritardante di presa e plastificante per calcestruzzo, ma anche nel trattamento delle superfici metalliche, nella pulizia industriale, nell’industria alimentare e farmaceutica. La Commissione ha accertato che il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione, quello venduto negli Stati Uniti come paese di riferimento, quello venduto in Cina sul mercato interno e quello esportato dalla Cina nell’Unione presentano le stesse caratteristiche essenziali e gli stessi usi, qualificandoli come prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Valutazione del dumping durante il periodo di riesame
Poiché ha collaborato solo un produttore esportatore cinese, la Commissione ha potuto determinare il valore normale e il prezzo all’esportazione per tale operatore sulla base dei suoi dati, applicando il trattamento di economia di mercato riconosciuto nell’inchiesta iniziale. Il valore normale è stato calcolato distinguendo le vendite interne remunerative da quelle non remunerative e, per un tipo di prodotto senza vendite interne in normali operazioni commerciali, è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6. Il prezzo all’esportazione è stato determinato sul prezzo realmente pagato o pagabile per le vendite dirette nell’Unione. Dopo gli adeguamenti per garantire un confronto equo, la Commissione ha stimato per il periodo dell’inchiesta di riesame un margine di dumping medio ponderato del 2,6 % per le esportazioni verso l’Unione.
Rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza
La Commissione ha poi valutato il rischio futuro tenendo conto della capacità produttiva, della capacità inutilizzata, dell’andamento delle esportazioni cinesi verso altri paesi terzi, dei relativi livelli di prezzo e dell’attrattiva del mercato dell’Unione. È emerso che la capacità inutilizzata della RPC era enormemente superiore al consumo dell’Unione e che il mercato unionale presentava prezzi significativamente più elevati rispetto al mercato interno cinese e ad altri mercati esteri. Le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi risultavano inoltre in crescita e spesso a prezzi oggetto di dumping. Su questa base la Commissione ha concluso che, se le misure fossero revocate, si avrebbe un forte rischio di aumento significativo delle importazioni in dumping nell’Unione.
Situazione dell’industria dell’Unione e rischio di reiterazione del pregiudizio
L’industria dell’Unione è stata identificata con i due produttori che hanno collaborato, coprendo il 100 % della produzione unionale. Pur essendo cresciuto il consumo dell’Unione del 22 % nel periodo considerato, l’industria unionale ha visto diminuire produzione e utilizzo degli impianti, mentre le vendite e la quota di mercato sono aumentate solo in linea con la domanda complessiva. Sul piano finanziario, la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono stati negativi o prossimi allo zero per gran parte del periodo e sono migliorati solo nel periodo di riesame, in larga misura per effetto della riduzione dei costi delle materie prime e di tagli agli investimenti e alla manutenzione non sostenibili nel lungo periodo. La Commissione ha quindi ritenuto che l’industria si fosse solo parzialmente ripresa e restasse vulnerabile; in caso di abrogazione delle misure il pregiudizio potrebbe reiterarsi, con pressione sui prezzi e perdita di volumi e redditività.
Interesse dell’Unione
Nel bilanciamento degli interessi, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure non sia contrario all’interesse dell’Unione. Gli importatori indipendenti e gli utilizzatori che hanno collaborato risultavano redditizi e l’incidenza del gluconato di sodio sul loro fatturato o sui costi di produzione era limitata; anche per i grossisti l’impatto previsto è stato giudicato trascurabile. Al contrario, l’industria dell’Unione è ancora fragile e il mantenimento delle misure consente di proseguire il recupero dagli effetti delle pratiche di dumping precedenti.
Misure antidumping confermate e controlli documentali
L’articolo 1 mantiene il dazio antidumping definitivo: 5,6 % per Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd, 27,1 % per Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd e 53,2 % per tutte le altre società. Per beneficiare delle aliquote individuali occorre presentare una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta, sottoscritta da un responsabile della società emittente; in assenza di tale documento si applica l’aliquota residuale. Il regolamento richiama inoltre le normali regole doganali e prevede la possibilità di ulteriori verifiche antielusione in caso di significativi mutamenti delle esportazioni.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Riesame in previsione della scadenza e mantenimento delle misure
La Commissione ha svolto il riesame ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e ha concluso che la scadenza delle misure avrebbe comportato il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Per tale motivo le misure antidumping definitive già applicabili sono mantenute.
Prodotto interessato e classificazione doganale
Il prodotto interessato è il gluconato di sodio secco, originario della RPC, identificato dai numeri CUS 0023277-9 e CAS 527-07-1, attualmente classificato al codice NC ex 2918 16 00 e al codice TARIC 2918160010.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono previste le seguenti aliquote sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto: Shandong Kaison Biochemical Co. Ltd 5,6 % (codice addizionale TARIC A972), Qingdao Kehai Biochemistry Co. Ltd 27,1 % (A973), tutte le altre società 53,2 % (A999).
Condizione documentale per i dazi individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile della società emittente, che certifichi quantità, produttore, indirizzo e completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura conforme, si applica il dazio per tutte le altre società.
Monitoraggio e rischio di elusione
La Commissione evidenzia il rischio di elusione derivante dalla forte differenza tra le aliquote e richiede particolare vigilanza nell’applicazione dei dazi. Viene inoltre richiamata la possibilità di avviare un’inchiesta antielusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, qualora l’aumento delle esportazioni con dazi individuali più bassi indichi una modifica della configurazione degli scambi.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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