Cassazione Civile, Ordinanza n. 28258/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità di vigilanza)
La controversia
Il giudizio trae origine da un'opposizione avverso un'ordinanza-sanzione con cui la Consob aveva irrogato a un consigliere di amministrazione di una banca una sanzione pecuniaria complessiva di euro 150.000 per una serie di violazioni della disciplina TUF e dei regolamenti attuativi, relative in sintesi: alla valutazione di adeguatezza delle operazioni e alla profilatura della clientela; alla concessione di finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni della banca; alla gestione degli ordini aventi ad oggetto azioni della banca; alle procedure di pricing delle azioni; alle informazioni rese alla Consob in occasione di un aumento di capitale. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente aveva proposto nove motivi, ma nel testo disponibile non sono specificati i singoli motivi; è invece riportata la memoria con cui la difesa ha documentato il decesso del ricorrente e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, sostenendo che la sanzione pecuniaria non si trasmette agli eredi.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto del certificato di morte del ricorrente prodotto in memoria e ha applicato il principio secondo cui, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, la morte dell'autore dell'illecito estingue l'obbligazione sanzionatoria, che non si trasmette agli eredi. Ne è conseguita la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione alla sanzione, con conseguente non luogo a provvedere anche sulle spese di lite e sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998
indicato come base del procedimento sanzionatorio Consob oggetto di opposizione.
art. 21, comma 1, lett. a), T.U.F.
richiamato tra le disposizioni violate in relazione a correttezza, trasparenza, finanziamenti finalizzati all'acquisto di azioni e gestione degli ordini.
art. 21, comma 1, lett. d), T.U.F.
richiamato tra le disposizioni violate con riferimento alle procedure interne di valutazione dell'adeguatezza e di pricing.
art. 15 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob
richiamato quale parametro regolamentare delle carenze organizzative e procedurali contestate.
artt. 39 e 40 Regolamento Intermediari n. 16190/2007
richiamati in tema di valutazione di adeguatezza delle operazioni e profilatura della clientela.
art. 49, commi 1 e 3, Regolamento Intermediari
richiamati in relazione alla gestione degli ordini e al principio di priorità temporale.
artt. 19 e 21 Regolamento congiunto Banca d’Italia/Consob
richiamati con riguardo alle procedure di pricing delle azioni e ai controlli sulla metodologia di valutazione.
art. 8, comma 1, T.U.F.
richiamato in relazione alla vigilanza informativa Consob e alle informazioni fornite dalla banca nell'ambito dell'aumento di capitale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la produzione in memoria del certificato di morte e la definizione del procedimento in camera di consiglio.
art. 372 c.p.c.
richiamato quale norma che consente la produzione del certificato di morte in cassazione ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La morte dell'autore di una violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, quando tale obbligazione non sia trasmissibile agli eredi.
- Nel giudizio di opposizione avverso una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in sede di legittimità se il decesso dell'incolpato risulti documentalmente provato.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere per morte dell'obbligato, il giudice deve dichiarare il non luogo a provvedere anche sulle spese di lite e sul contributo unificato.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe l'esame dei motivi di ricorso avverso il merito della sanzione, che restano privi di rilievo processuale.
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