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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28727/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo dedotto non era consentito nel giudizio di legittimità avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. La declaratoria è stata adottata senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza del 20 febbraio 2025 il G.U.P. del Tribunale di Nuoro ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, e 80 d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza di motivazione della sentenza. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette solo doglianze attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) pronunciata dal G.U.P.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    è richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice contestata, relativa alla materia degli stupefacenti.

  • art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato unitamente all'art. 73 nella contestazione del reato in materia di stupefacenti.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tale elenco è inammissibile.
  • La doglianza relativa alla mancanza di motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta non è, di per sé, un motivo consentito se non si innesta su uno dei vizi tipizzati dalla norma processuale.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di motivi consentiti contro il patteggiamento, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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