Cassazione Civile, Ordinanza n. 41365/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2271/2020, che aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento della rideterminazione del valore operata dall'amministrazione, ritenuta dalla CTR gravemente viziata sotto plurimi profili. Tuttavia, il ricorso per cassazione non è stato depositato/iscritto a ruolo nei termini prescritti dalla legge. La società resistente ha notificato controricorso, portando comunque a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso. In tale situazione, la Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il potere di rilevare d'ufficio l'improcedibilità sussiste anche quando il ricorso non sia stato depositato, purché la parte intimata ne abbia comunque portato a conoscenza l'esistenza mediante controricorso. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.300,00 oltre spese generali e accessori di legge. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 385, comma 1, c.p.c.
consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso i presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, poiché il ricorso era proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nei termini prescritti determina improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte.
- L'improcedibilità può essere dichiarata anche se il ricorso non risulti depositato, purché la parte intimata abbia comunque portato a conoscenza della Corte l'esistenza dell'impugnazione mediante controricorso.
- La parte soccombente nel giudizio di legittimità è tenuta al pagamento delle spese processuali, salvo specifiche previsioni contrarie.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica nei casi indicati dalla legge, tra cui il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.
Come è indicizzato
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