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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/596

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/596 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32019R0596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/596 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo all'Iraq, modificando l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica consiste nella soppressione di tredici soggetti precedentemente inclusi nell'elenco delle entità colpite dal congelamento di fondi e risorse economiche. L'intervento recepisce una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU dell'8 aprile 2019 e si applica in modo immediato e uniforme in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'elenco delle entità irachene soggette a congelamento di fondi e risorse economiche nel regolamento (CE) n. 1210/2003, con soppressione di tredici voci dall'allegato III.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, cioè all'elenco degli enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell'Iraq alla data del 22 maggio 2003. L'intervento ha portata selettiva e riguarda esclusivamente la cancellazione di specifiche voci dall'elenco, sulla base della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell'8 aprile 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dell'elenco sanzionatorio relativo all'Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/596 interviene sul regime restrittivo dell'Unione europea relativo all'Iraq, aggiornando l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La misura dà attuazione alla decisione dell'8 aprile 2019 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha disposto la cancellazione di tredici voci dall'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e, in particolare, prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall'Iraq al 22 maggio 2003 riferibili a soggetti dell'ex governo iracheno. L'allegato III contiene l'elenco delle entità interessate; il regolamento di esecuzione del 2019 ne dispone l'aggiornamento in ragione della rimozione di alcune voci.

Ambito della modifica

La modifica non incide sull'impianto generale delle misure restrittive, ma opera in modo puntuale sull'elenco nominativo. Sono soppresse tredici voci, tra cui varie società statali irachene operanti nei settori tessile, della lana, dei tappeti, della pelle e dell'abbigliamento. In termini pratici, i soggetti eliminati dall'allegato III cessano di essere destinatari della misura di congelamento prevista dal regolamento di base.

Disposizioni operative

L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. L'allegato indica puntualmente le voci soppresse, con numero d'ordine, denominazione e indirizzo, consentendo un aggiornamento preciso delle liste sanzionatorie applicabili nell'Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L'articolo 1 dispone che l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella cancellazione di tredici voci dall'elenco delle persone e delle entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003.

Soppressione di tredici voci dall'elenco sanzionatorio

L'allegato del regolamento sopprime le voci n. 9, 34, 37, 51, 70, 73, 86, 97, 138, 141, 191, 203 e 204 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, riferite a specifiche imprese e organismi iracheni del settore tessile, pelle, tappeti e abbigliamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni economiche e finanziariecongelamento di beni

Testo integrale

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