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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/586

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/586 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento (CE) n. 798/2008 per consentire, dopo la data del recesso del Regno Unito, l'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame provenienti dal Regno Unito e da alcune dipendenze della Corona. La Commissione fonda la misura sulle garanzie fornite dal Regno Unito circa il rispetto, per almeno nove mesi, delle condizioni sanitarie previste dalla normativa UE. La modifica mira a evitare perturbazioni inutili degli scambi e si applica dal 13 aprile 2019, salvo che alla stessa data continui ad applicarsi il diritto dell'Unione al Regno Unito.

Modifica l'elenco dei paesi terzi autorizzati a esportare nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame, includendo Regno Unito, Guernsey e Jersey.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e al transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008, limitatamente ai paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell'allegato I, parte 1. La modifica riguarda in particolare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Guernsey e Jersey, inseriti nell'elenco a condizioni veterinarie specifiche. Il regolamento opera dal 13 aprile 2019, salvo il caso in cui in tale data il diritto dell'Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno.

Modifica dell'elenco dei paesi autorizzati per pollame e prodotti a base di pollame

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/586 interviene sul regolamento (CE) n. 798/2008, che disciplina l'elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame, nonché le relative condizioni di certificazione veterinaria. La misura è adottata nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione e tiene conto delle garanzie fornite dal Regno Unito per mantenere il rispetto delle condizioni sanitarie UE almeno per un periodo iniziale di nove mesi.

Contesto e finalità

La Commissione richiama, nei considerando, la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE e la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, che ha prorogato il termine del recesso. Poiché, in assenza di approvazione dell'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione avrebbe cessato di applicarsi al Regno Unito dal 13 aprile 2019, la Commissione ha ritenuto necessario aggiornare l'elenco dei paesi autorizzati per evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente le importazioni e il transito nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame disciplinati dal regolamento (CE) n. 798/2008. L'effetto pratico della modifica è l'inserimento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Guernsey e di Jersey tra i territori autorizzati, nel rispetto delle condizioni veterinarie e dei modelli di certificazione previsti dalla disciplina vigente.

Modifiche all'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 secondo il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione.

Nell'allegato sono inserite le seguenti voci:

  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, codice GB-0, descrizione: intero paese;
  • Guernsey, codice GG-0, descrizione: intero paese;
  • Jersey, codice JE-0, descrizione: intero paese.

Le nuove iscrizioni sono collegate ai certificati veterinari e alle condizioni specifiche previste dal regolamento (CE) n. 798/2008 per le categorie di prodotti interessate.

Entrata in vigore, applicazione ed efficacia condizionata

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. Tuttavia, la sua applicazione è esclusa se, alla medesima data, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Inserimento del Regno Unito e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco autorizzato

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato per inserire, dopo la voce relativa alla Cina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (codice GB-0, descrizione: intero paese) e Guernsey (codice GG-0, descrizione: intero paese). Dopo la voce relativa all'Islanda è inserito Jersey (codice JE-0, descrizione: intero paese).

Condizioni veterinarie e certificazione

Le nuove voci nell'allegato rinviano ai certificati veterinari e alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 798/2008 per l'introduzione nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame. Il regolamento richiama le garanzie fornite dal Regno Unito circa il rispetto delle condizioni applicabili e la continuazione dell'adeguamento alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

Finalità di continuità degli scambi

La modifica è adottata per evitare inutili perturbazioni degli scambi successive alla data del recesso del Regno Unito, assicurando una base normativa per le importazioni e il transito dei prodotti interessati dopo il 13 aprile 2019.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. Non si applica se, in tale data, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio internazionaleimportazione di prodotti di origine animalecontrolli veterinaribrexit

Testo integrale

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