Regolamento (UE) 2019/590
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/590 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di materiale germinale equino. In vista della data di recesso del Regno Unito dall’UE, la Commissione inserisce Regno Unito, Guernsey e Jersey nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, per evitare interruzioni negli scambi e sulla base delle garanzie fornite circa il mantenimento temporaneo delle condizioni sanitarie richieste. L’atto si applica dal 13 aprile 2019, ma non opera se a tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito.
Modifica l'elenco dei paesi terzi autorizzati all’ingresso nell’UE di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, includendo Regno Unito, Guernsey e Jersey.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e agli operatori che importano nell’UE equidi vivi, nonché sperma, ovuli ed embrioni di equidi provenienti da paesi terzi o da parti del territorio di paesi terzi. L’intervento riguarda in particolare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona (Guernsey e Jersey), che sono inseriti nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659. L’applicazione è prevista dal 13 aprile 2019, salvo il caso in cui alla stessa data il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.
Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati per gli equidi e il materiale germinale equino
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/590 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, aggiornando l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi da cui è consentito l’ingresso nell’Unione di equidi vivi, nonché di sperma, ovuli ed embrioni di equidi. L’intervento è collegato al recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a garantire la continuità degli scambi in un quadro di controllo sanitario conforme alla normativa UE.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama le basi normative in materia di controlli veterinari e di importazioni di equidi e di prodotti della specie equina, in particolare la direttiva 2009/156/CE per gli equidi vivi e la direttiva 92/65/CEE per sperma, ovuli ed embrioni. Tali atti prevedono che l’ingresso nell’Unione sia ammesso solo da paesi terzi o parti di territorio inclusi in appositi elenchi e accompagnato da certificazione sanitaria conforme ai modelli stabiliti.
I considerando spiegano che il Regno Unito ha notificato il recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE e che, in assenza di approvazione dell’accordo di recesso entro il 29 marzo 2019, il termine è stato prorogato al 12 aprile 2019. Il regolamento tiene conto delle garanzie fornite dal Regno Unito, secondo cui, dalla data del recesso, il paese e alcune dipendenze della Corona continueranno a rispettare per almeno nove mesi le condizioni richieste dalla normativa UE.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto riguarda gli Stati membri e gli operatori economici che importano nell’Unione:
- equidi vivi;
- sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
L’oggetto specifico della modifica è l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, che contiene l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio autorizzati. Con la modifica sono inseriti:
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB-0, tutto il paese);
- Guernsey (GG-0, tutto il paese);
- Jersey (JE-0, tutto il paese).
Effetti sanitari e classificazione
Il regolamento precisa che, per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona indicate devono essere inclusi nel gruppo sanitario A. Ne deriva l’autorizzazione per tutti i tipi di ammissione e per tutte le categorie di equidi, secondo le indicazioni riportate nella tabella modificata dell’allegato I.
Disposizioni operative
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. L’allegato inserisce materialmente le nuove righe relative a GB, GG e JE nella tabella dei territori autorizzati.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. È tuttavia prevista una clausola di non applicazione qualora, in tale data, il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e nel suo territorio.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per gli operatori del settore veterinario e agroalimentare, il regolamento consente di mantenere, in linea di principio, l’accesso al mercato UE per le spedizioni provenienti dal Regno Unito, da Guernsey e da Jersey, purché ricorrano le condizioni sanitarie e documentali previste dalla normativa di base. L’atto ha natura strettamente tecnica e di aggiornamento dell’elenco autorizzato, ma assume rilievo immediato per la continuità delle importazioni nel periodo successivo alla data di recesso.
Disposizioni principali
Inserimento del Regno Unito e di alcune dipendenze della Corona nell’elenco autorizzato
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 inserendo il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB), Guernsey (GG) e Jersey (JE) tra i territori da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
Riferimento al regime sanitario applicabile
I territori inseriti sono ricondotti al gruppo sanitario A e risultano autorizzati per tutti i tipi di ammissione e per tutte le categorie di equidi, in coerenza con le indicazioni dell’allegato modificato.
Finalità di continuità degli scambi dopo il recesso del Regno Unito
La modifica è adottata in considerazione delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il rispetto, a decorrere dalla data del recesso, delle condizioni previste dalle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per un periodo iniziale di almeno nove mesi, così da evitare perturbazioni ingiustificate degli scambi.
Entrata in vigore e applicazione condizionata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. Non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel suo interno.
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