Regolamento (UE) 2019/588
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/588 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco dei paesi terzi e territori autorizzati a esportare nell'Unione specifiche partite di latte e derivati, colostro e prodotti a base di colostro. La modifica è collegata alla prevista data di recesso del Regno Unito dall'Unione e alla necessità di evitare perturbazioni degli scambi, sulla base delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento per un periodo iniziale di almeno nove mesi della conformità alla normativa UE. L'atto si applica dal 13 aprile 2019, ma non produce effetti se a tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito.
Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per includere Regno Unito, Guernsey e Jersey tra i paesi/territori autorizzati all'importazione nell'UE di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
Ambito di applicazione
Si applica agli scambi con paesi terzi e territori terzi, limitatamente all'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. L'intervento riguarda in particolare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona, ossia Guernsey e Jersey, che vengono inseriti nell'elenco autorizzatorio dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. L'efficacia è fissata dal 13 aprile 2019, salvo il caso in cui a tale data il diritto dell'Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno.
Modifica dell'elenco dei paesi autorizzati all'importazione di latte e colostro destinati al consumo umano
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/588 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano. L'atto è adottato nel contesto della prevista uscita del Regno Unito dall'Unione e mira a prevenire perturbazioni degli scambi commerciali assicurando la continuità degli approvvigionamenti, sulla base delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento della conformità alla normativa UE per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE e la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 12 aprile 2019 qualora l'accordo di recesso non sia approvato entro il 29 marzo 2019. Nei considerando si sottolinea che, in assenza di approvazione dell'accordo, il diritto dell'Unione cesserebbe di applicarsi al Regno Unito dal 13 aprile 2019, data assunta come riferimento per l'aggiornamento dell'elenco autorizzatorio.
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, la tabella dell'allegato I viene integrata con:
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (codice GB), inserito dopo la voce relativa all'Etiopia;
- Guernsey (codice GG), inserito nella medesima sezione;
- Jersey (codice JE), inserito dopo la voce relativa all'Islanda.
L'effetto pratico della modifica è l'inclusione di tali territori nell'elenco dei paesi terzi o territori autorizzati a introdurre nell'Unione le partite di prodotti lattiero-caseari e colostro destinati al consumo umano, nei limiti delle autorizzazioni indicate nelle colonne dell'allegato.
Ambito materiale della disciplina
La disciplina riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di:
- latte crudo;
- prodotti a base di latte;
- colostro;
- prodotti a base di colostro.
L'ambito è dunque sanitario e veterinario, con ricadute dirette sui flussi commerciali da paesi terzi verso il mercato interno dell'Unione. Il regolamento non introduce nuove regole generali di produzione o trasformazione, ma aggiorna l'elenco dei territori abilitati a esportare verso l'UE sulla base della normativa già vigente.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'applicazione decorre dal 13 aprile 2019. È prevista però una clausola di neutralizzazione: il regolamento non si applica se, in tale data, il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Effetti operativi per gli operatori
Per gli operatori economici e per i professionisti che assistono importatori e filiere alimentari, la modifica ha rilievo perché consente, dal 13 aprile 2019 e alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 605/2010, l'ingresso nell'Unione di partite provenienti dal Regno Unito, da Guernsey e da Jersey. L'atto va letto come misura tecnica di aggiornamento dell'elenco sanitario, funzionale a mantenere la continuità degli scambi in un contesto di incertezza legato alla Brexit.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco dei paesi e territori autorizzati
L'articolo 1 modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010. Nell'elenco dei paesi terzi, territori e loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano vengono inseriti il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB), Guernsey (GG) e Jersey (JE), con le corrispondenti autorizzazioni riportate nelle colonne dell'allegato.
Data di applicazione e clausola di non applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 13 aprile 2019. Tuttavia, non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Ragione e base dell'intervento
Nei considerando si richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE e la proroga del termine disposta dalla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo. La Commissione interviene per tenere conto delle garanzie fornite dal Regno Unito sul rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 605/2010 a decorrere dalla data del recesso e per evitare inutili perturbazioni degli scambi.
Cornice normativa di riferimento
Il regolamento si fonda sulla direttiva 2002/99/CE, in particolare sull'articolo 8 e sull'articolo 9, e modifica il regolamento (UE) n. 605/2010, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione per l'introduzione nell'Unione dei prodotti lattiero-caseari e del colostro destinati al consumo umano.
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