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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/587

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/587 della Commissione, dell'11 aprile 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per includere il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e due dipendenze della Corona, Guernsey e Jersey, nell’elenco dei paesi terzi autorizzati all’esportazione verso l’Unione di determinate carni di selvaggina e conigli d’allevamento. La modifica è adottata in vista della data di recesso del Regno Unito, sulla base delle garanzie fornite circa il rispetto, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, delle condizioni sanitarie e di certificazione previste dal diritto UE. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 13 aprile 2019, con una clausola di non applicazione se il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito in tale data.

Modifica dell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento, includendo Regno Unito, Guernsey e Jersey.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi e alle importazioni nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento disciplinati dal regolamento (CE) n. 119/2009. Riguarda in particolare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona, cioè Guernsey e Jersey, che vengono inseriti nell'elenco dei paesi terzi o parti di essi autorizzati. L'applicazione è prevista dal 13 aprile 2019, salvo il caso in cui in tale data il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno.

Modifica dell’elenco dei paesi terzi autorizzati all’importazione di talune carni di selvaggina e conigli d’allevamento

Il regolamento di esecuzione interviene sul regolamento (CE) n. 119/2009, che disciplina le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento. La modifica è adottata nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a prevenire interruzioni ingiustificate degli scambi alla data del 13 aprile 2019.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando la Commissione richiama la notifica di recesso del Regno Unito ai sensi dell’articolo 50 TUE e la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, che ha prorogato il termine di recesso al 12 aprile 2019. Poiché, in assenza di approvazione dell’accordo di recesso, il diritto dell’Unione cessa di applicarsi dal 13 aprile 2019, la Commissione ritiene opportuno aggiornare l’elenco dei paesi terzi autorizzati per assicurare continuità commerciale e sanitaria.

Ambito materiale del regolamento (CE) n. 119/2009

Il regolamento (CE) n. 119/2009 stabilisce:

  • le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l’introduzione nell’Unione delle partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d’allevamento;
  • i requisiti di certificazione veterinaria;
  • l’elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali tali partite possono essere importate.

Il regolamento di esecuzione n. 2019/587 non modifica tali requisiti sostanziali, ma aggiorna l’elenco dei paesi ammessi.

Modifica dell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009. In particolare, l’allegato del regolamento di esecuzione inserisce:

  • dopo la voce relativa al Canada, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Guernsey;
  • dopo la voce relativa alla Groenlandia, Jersey.

Per ciascuna voce sono riportati i relativi codici e le categorie di prodotto autorizzate, indicate come WL, RM e WM.

Presupposti e garanzie sanitarie

La Commissione fonda l’intervento sulle garanzie fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, secondo cui, dalla data del recesso, il Paese e alcune dipendenze della Corona continueranno a rispettare le condizioni del regolamento (CE) n. 119/2009 e a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. Tali garanzie giustificano l’inclusione nell’elenco e la conseguente autorizzazione all’introduzione nell’Unione delle partite interessate.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 13 aprile 2019. È inoltre prevista una clausola di esclusione: il regolamento non si applica se, in tale data, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Natura dell’atto

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si tratta quindi di un atto di esecuzione di portata limitata ma immediatamente operativo, rilevante per gli operatori del commercio di prodotti di origine animale e per i professionisti che curano la conformità veterinaria e doganale delle importazioni.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione, così da aggiornare l’elenco dei paesi terzi o delle loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione le partite interessate.

Inclusione del Regno Unito, di Guernsey e di Jersey

Nell’allegato sono inserite, dopo il Canada, le voci relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e a Guernsey, e dopo la Groenlandia la voce relativa a Jersey. Sono indicati i codici e le categorie di prodotto applicabili (WL, RM, WM).

Contesto e motivazione legati al recesso del Regno Unito

I considerando richiamano la notifica di recesso ai sensi dell’articolo 50 TUE e la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, che proroga il termine del recesso al 12 aprile 2019. Poiché il diritto dell’Unione cessa di applicarsi dal 13 aprile 2019 in mancanza di approvazione dell’accordo di recesso, la Commissione interviene per evitare perturbazioni degli scambi.

Garanzie sanitarie fornite dal Regno Unito

Il regolamento si fonda sulle garanzie fornite dal Regno Unito e da alcune dipendenze della Corona, secondo cui, dalla data del recesso, essi continueranno a rispettare le condizioni del regolamento (CE) n. 119/2009 e a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

Entrata in vigore, applicazione e clausola di salvaguardia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. Tuttavia non si applica se, in tale data, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazionicommercio internazionalebrexit

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