Regolamento (UE) 2019/585
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/585 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regolamento (UE) n. 206/2010 per includere il Regno Unito, Guernsey e Jersey negli elenchi dei paesi terzi e territori autorizzati a esportare nell’UE determinati animali e carni fresche. La modifica è adottata in vista del recesso del Regno Unito e mira a evitare perturbazioni degli scambi, sulla base delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, della conformità alla normativa UE pertinente. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica dal 13 aprile 2019 solo se, a tale data, il diritto dell’Unione non si applica più al Regno Unito.
Modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per inserire Regno Unito, Guernsey e Jersey negli elenchi dei paesi/territori autorizzati all’introduzione nell’Unione di determinati animali e carni fresche, in vista della Brexit.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’importazione nell’Unione di animali vivi e carni fresche disciplinati dal regolamento (UE) n. 206/2010, in particolare ungulati diversi dagli equidi, equidi e specifiche carni fresche di ungulati. Riguarda il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona, cioè Guernsey e Jersey, limitatamente alle parti e alle categorie sanitarie elencate negli allegati I e II del regolamento modificato. L’efficacia è legata alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione: si applica dal 13 aprile 2019 solo se, a tale data, il diritto dell’Unione non continua ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno.
Modifica degli elenchi di importazione veterinaria per il Regno Unito, Guernsey e Jersey
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/585 interviene sul regolamento (UE) n. 206/2010, che disciplina gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione determinati animali e carni fresche e le relative condizioni di certificazione veterinaria. L’atto è adottato nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione e mira a garantire continuità agli scambi di prodotti e animali soggetti a controllo sanitario.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama, come basi giuridiche, la direttiva 92/65/CEE, la direttiva 2002/99/CE e la direttiva 2004/68/CE. Nei considerando si precisa che il Regno Unito aveva notificato l’intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE e che la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo ha prorogato il termine di recesso fino al 12 aprile 2019, con effetti dal 13 aprile 2019 in assenza di approvazione dell’accordo di recesso. La misura è giustificata dall’esigenza di evitare perturbazioni inutili degli scambi dopo la data del recesso.
Ambito materiale della modifica
Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce quali paesi terzi e territori sono autorizzati a introdurre nell’UE determinati ungulati e carni fresche, subordinando l’importazione al rispetto delle condizioni sanitarie e di certificazione previste. Il nuovo regolamento aggiunge negli allegati I e II il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona, ossia Guernsey e Jersey.
Contenuto degli allegati modificati
Nell’allegato I, parte 1, sono inserite nuove voci per:
- GB-0: intero paese;
- GB-1: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord;
- GB-2: Scozia;
- GG-0: Guernsey;
- JE-0: Jersey.
Le autorizzazioni riguardano le categorie sanitarie indicate nei codici BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM e SUI, con le corrispondenti qualifiche territoriali e sanitarie previste dall’allegato.
Nell’allegato II, parte 1, vengono aggiunte le voci relative a:
- GB-0 per il Regno Unito;
- GG-0 per Guernsey;
- JE-0 per Jersey.
Qui le categorie elencate comprendono BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF e SUW. La modifica consente dunque l’introduzione nell’Unione di partite rientranti in tali categorie, sempre nel rispetto delle condizioni già fissate dal regolamento (UE) n. 206/2010.
Decorrenza e condizione di efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. È però prevista una clausola di non applicazione: se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno, il regolamento non produce effetti.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del commercio agro-zootecnico e per le autorità veterinarie, l’effetto principale è l’aggiornamento delle liste di paesi ammessi all’importazione nell’UE. In termini pratici, ciò consente la continuità dei flussi commerciali di animali e carni fresche dal Regno Unito, da Guernsey e da Jersey, purché siano rispettate le condizioni sanitarie, territoriali e di certificazione previste dal regolamento base e dai codici di allegato applicabili.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) n. 206/2010
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono inserite nuove voci relative a Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Guernsey e Jersey negli elenchi dei paesi/territori autorizzati all’introduzione nell’Unione di determinati animali e carni fresche.
Categorie autorizzate e suddivisioni territoriali
Nell’allegato I, parte 1, sono aggiunte le voci per il Regno Unito con le sottoregioni GB-0 (intero paese), GB-1 (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord) e GB-2 (Scozia), oltre a GG-0 per Guernsey e JE-0 per Jersey. Le autorizzazioni coprono specifiche categorie sanitarie e di specie, tra cui BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM e SUI, con le relative combinazioni di paesi e malattie/zone ammesse indicate nei codici dell’allegato.
Autorizzazioni per animali vivi e carni fresche
Nell’allegato II, parte 1, sono inserite le nuove voci per il Regno Unito, Guernsey e Jersey relative alle categorie di animali vivi e prodotti indicati dai codici BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF e SUW. La modifica estende quindi la possibilità di introdurre nell’Unione tali partite, purché rispettino le condizioni del regolamento (UE) n. 206/2010.
Decorrenza, condizione sospensiva e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 13 aprile 2019. Tuttavia, non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Fondamento e finalità
Il regolamento si fonda sulle direttive 92/65/CEE, 2002/99/CE e 2004/68/CE e richiama la decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo che proroga il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE. La finalità dichiarata è evitare inutili perturbazioni degli scambi dopo la data del recesso, tenendo conto delle garanzie offerte dal Regno Unito circa il mantenimento della conformità alle norme UE per almeno nove mesi iniziali.
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