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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/589

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua l’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per consentire, in vista della Brexit, l’ingresso nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura provenienti dal Regno Unito e da alcune dipendenze della Corona. La Commissione motiva l’intervento con le garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento, per un periodo iniziale di almeno nove mesi, delle condizioni sanitarie richieste dalla normativa UE. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 13 aprile 2019, con una clausola di non applicazione nel caso in cui il diritto dell’Unione continui a trovare applicazione al Regno Unito in quella data.

Modifica l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’UE partite di animali d’acquacoltura, includendovi il Regno Unito e alcune dipendenze della Corona.

Ambito di applicazione

Si applica agli scambi e alle importazioni nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura disciplinate dal regolamento (CE) n. 1251/2008 e dalla direttiva 2006/88/CE. Riguarda in particolare gli operatori e le autorità competenti che effettuano controlli, certificazioni e autorizzazioni per l’ingresso nell’UE da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati nell’allegato III. Le modifiche interessano il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Guernsey e Jersey. Il regolamento si applica dal 13 aprile 2019, salvo che in tale data il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito e al suo interno.

Inclusione del Regno Unito nell’elenco dei territori autorizzati per l’importazione di animali d’acquacoltura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/589 della Commissione interviene nell’imminenza della data di recesso del Regno Unito dall’Unione per aggiornare il quadro applicabile alle importazioni di animali d’acquacoltura. La finalità è evitare interruzioni ingiustificate degli scambi, prendendo atto delle garanzie fornite dal Regno Unito circa il mantenimento, per almeno nove mesi, delle condizioni richieste dalla normativa sanitaria UE.

Contesto normativo e base giuridica

L’atto si fonda sulla direttiva 2006/88/CE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria per le specie animali d’acquacoltura, alla prevenzione delle malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, con richiamo in particolare agli articoli 22 e 61, paragrafo 3. Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008, che disciplina le modalità di esecuzione della direttiva e contiene, nell’allegato III, l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione partite di animali d’acquacoltura.

Ragioni dell’intervento

Nei considerando la Commissione ricorda che il Regno Unito ha notificato il recesso dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 TUE e che il Consiglio europeo ha prorogato il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE con la decisione (UE) 2019/476. Poiché l’accordo di recesso non era stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell’Unione sarebbe cessato di applicarsi al Regno Unito dal 13 aprile 2019. In tale contesto, la Commissione considera opportuno inserire il Regno Unito e alcune dipendenze della Corona nell’elenco dei territori autorizzati, in modo da prevenire perturbazioni negli scambi.

Modifiche all’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche consistono nell’inserimento, nell’elenco dei territori autorizzati:

  • del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per l’"intero paese";
  • di Guernsey, per l’"intero paese";
  • di Jersey, per l’"intero paese".

Il testo dell’allegato indica tali soggetti come idonei all’introduzione nell’Unione di partite di animali d’acquacoltura secondo le condizioni previste dalla disciplina di riferimento.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 13 aprile 2019. È tuttavia prevista una clausola sospensiva: il regolamento non si applica qualora, in tale data, il diritto dell’Unione continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore acquacoltura e per le autorità sanitarie competenti, l’effetto principale è l’aggiornamento dell’elenco dei territori da cui possono essere ammesse nell’Unione partite di animali d’acquacoltura. L’intervento ha natura essenzialmente tecnica e di adeguamento, ma è rilevante sul piano operativo perché incide sulla liceità delle importazioni e sulla documentazione/certificazione necessaria per gli scambi con i territori interessati.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008

L’articolo 1 dispone l’aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, che contiene l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell’Unione animali d’acquacoltura.

Inclusione del Regno Unito, di Guernsey e di Jersey

L’allegato modifica la tabella inserendo, dopo la voce relativa alle Isole Cook, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Guernsey, indicati come autorizzati per l’intero paese; dopo la voce relativa a Israele viene inserito Jersey, anch’esso per l’intero paese.

Data di applicazione e clausola condizionata alla Brexit

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 13 aprile 2019. Tuttavia, non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Base giuridica e finalità sanitaria

L’atto è adottato sulla base della direttiva 2006/88/CE, in particolare degli articoli 22 e 61, paragrafo 3, e mira a garantire continuità normativa ed evitare perturbazioni inutili degli scambi dopo la data del recesso del Regno Unito, tenuto conto delle garanzie sanitarie fornite.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleacquacolturacommercio internazionalemercato internodiritto veterinario

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