L.R. Veneto 3/2020
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e disposizioni correlate di modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina veneta sulle variazioni di circoscrizioni provinciali e comunali, introducendo un programma regionale per fusioni e revisioni, regole più puntuali per i referendum, un procedimento speciale per la fusione per incorporazione e nuove norme su denominazioni e sondaggi. Prevede una disciplina transitoria per le iniziative già presentate e abroga alcune disposizioni ormai superate.
Modifiche alla disciplina regionale veneta su variazioni provinciali e comunali e fusioni tra comuni
Modifiche alla disciplina veneta sulle variazioni provinciali e comunali
La legge regionale del Veneto n. 3 del 2020 interviene principalmente sulla legge regionale n. 25 del 1992, riorganizzando il procedimento per le variazioni territoriali dei comuni e introducendo regole specifiche per le fusioni, in particolare per incorporazione. Modifica inoltre la legge regionale n. 18 del 2012 sugli esercizi associati di funzioni comunali.
Ambito e finalità della riforma
L’intervento mira a rendere più strutturato il procedimento di variazione delle circoscrizioni comunali, collegandolo a un programma regionale di revisione e a criteri direttivi predeterminati. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto e riguarda soprattutto fusioni tra comuni, referendum consultivi, iniziative degli enti locali e procedure di meritevolezza dei progetti di legge.
Fusione e variazione delle circoscrizioni comunali
Viene ampliata e precisata la disciplina delle ipotesi di variazione comunale, includendo la fusione per incorporazione di uno o più comuni all’interno di un comune contiguo. Per le variazioni promosse dagli enti locali, la normativa distingue i casi conformi al programma regionale da quelli difformi, richiedendo in questi ultimi una motivazione specifica fondata su criteri generali e ragioni di urgenza o di merito sopravvenute.
Procedimento e giudizio di meritevolezza
Il procedimento è affidato alla Giunta regionale, che acquisisce il parere della commissione consiliare competente, individua le popolazioni interessate e delibera il referendum consultivo quando ricorrono le condizioni previste. Fuori dai casi in cui il progetto di legge sia conforme al programma regionale o rientri nelle specifiche ipotesi di iniziativa degli enti locali, la Giunta emana il provvedimento solo dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale.
Sono inoltre disciplinati alcuni aspetti della denominazione dei comuni: non è ammessa, in sede di variazione delle circoscrizioni, l’adozione di denominazioni composte esclusivamente da toponimi geografici; l’aggiunta di un suffisso toponomastico alla denominazione comunale richiede una deliberazione della Giunta regionale su richiesta del sindaco e con deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza dei due terzi.
Referendum consultivi e loro esito
La legge rafforza la disciplina referendaria sulle variazioni comunali. I risultati dei referendum sono valutati sia complessivamente sia per le singole parti del territorio interessato. Per le fusioni tra comuni, il referendum è valido solo nei comuni in cui partecipi almeno il 50% degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; la soglia di partecipazione può ridursi al 40%, 35% o 30% al crescere della presenza di iscritti AIRE.
Se almeno per un comune il referendum è valido e favorevole, gli esiti sono comunque sottoposti al legislatore anche per i comuni con partecipazione inferiore di non oltre cinque punti percentuali rispetto alla soglia prevista, purché sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Sondaggi popolazione e parti sociali
Per le fusioni per incorporazione ciascun comune interessato deve svolgere sondaggi per valutare il grado di consenso delle popolazioni e delle parti economiche e sociali. Criteri, modalità e trasmissione degli esiti sono demandati a un provvedimento della Giunta regionale. Le spese restano a carico dei comuni interessati.
Procedura speciale per la fusione per incorporazione
La fusione per incorporazione è disciplinata da un procedimento speciale che parte da una deliberazione adottata secondo le regole ordinarie, ma solo dopo il referendum consultivo comunale previsto dalla normativa statale. Il referendum può essere indetto anche su richiesta degli aventi diritto secondo il regolamento comunale; le firme devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta e la regolarità è verificata dal comune entro trenta giorni.
Hanno diritto di voto tutti gli elettori dei comuni interessati. Il referendum è deliberato dagli organi comunali competenti e si svolge nella stessa giornata in ciascun comune; può riguardare anche la modifica della denominazione comunale. È approvato se in ciascun comune vota almeno il 50% degli aventi diritto ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Entro dieci giorni dallo svolgimento della consultazione si procede alla proclamazione dei risultati. Entro i successivi trenta giorni i comuni deliberano se approvare l’istanza di fusione per incorporazione da presentare alla Giunta regionale, la quale, verificata la regolarità dell’istanza, approva il progetto di legge entro sessanta giorni e lo trasmette al Consiglio regionale.
Programma regionale di revisione delle circoscrizioni e delle fusioni
È introdotto un programma regionale di revisione delle circoscrizioni comunali e delle fusioni dei comuni. La Giunta regionale lo predispone, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e lo sottopone al Consiglio regionale per l’approvazione.
Il programma deve essere costruito sulla base di criteri direttivi che includono:
- appartenenza alla stessa Provincia o Città metropolitana;
- superamento della frammentazione territoriale;
- contiguità territoriale;
- omogeneità economica, sociale e culturale;
- rispetto di soglie demografiche minime;
- appartenenza dei comuni a più ambiti territoriali.
Prima applicazione e regime transitorio
In prima applicazione, la proposta di programma regionale deve essere definita dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e, una volta approvata dal Consiglio regionale, resta valida fino a modifica o integrazione secondo la medesima procedura.
Sono fatte salve le iniziative legislative di variazione delle circoscrizioni comunali per fusione già presentate alla data di entrata in vigore della legge, comprese quelle già deliberate dai comuni e trasmesse alla Giunta regionale. A tali iniziative si applicano le nuove regole sugli articoli 5, 6 e 8 bis della legge regionale n. 25 del 1992, come modificata.
Spese dei referendum
Per i referendum previsti dalla disciplina sulle variazioni comunali, il comune concorre alle spese secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale quando l’iniziativa sia stata assunta dagli elettori, dal Consiglio delle autonomie locali o dagli enti locali.
Modifiche alla legge regionale sull’esercizio associato di funzioni comunali
La legge integra la disciplina del 2012 prevedendo che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisca criteri, parametri e standard minimi comuni per la redazione degli studi di fattibilità delle fusioni tra comuni.
Abrogazioni
Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 14 bis e 22 della legge regionale n. 25 del 1992.
Neutralità finanziaria
L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Testo integrale
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