L.R. Veneto 7/2020
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la legge veneta sulla pesca interna: limita il divieto di esca con pesce vivo nel Po e nel Canal Bianco (Rovigo), demanda al regolamento regionale le misure minime dei pesci, introduce un elenco di specie sempre non prelevabili e consente ulteriori restrizioni. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina della pesca nelle acque interne del Veneto
Modifiche alla disciplina della pesca nelle acque interne del Veneto
La legge regionale del Veneto n. 7 del 3 febbraio 2020 interviene sulla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, aggiornando la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne. Le modifiche riguardano l’uso di esche, le misure minime, i divieti di prelievo di alcune specie e il coordinamento con regolamenti e provvedimenti regionali.
Uso del pesce vivo come esca
Viene precisata una specifica eccezione al divieto di usare pesce vivo come esca. Il divieto resta fermo, ma non si applica alle acque del Fiume Po e del Canal Bianco in provincia di Rovigo.
Misure minime dei pesci
La disciplina sulle lunghezze minime dei pesci viene spostata al regolamento regionale previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge quadro regionale sulla pesca. Tali misure minime valgono per:
- esercizio della pesca;
- compravendita;
- detenzione;
- smercio nei pubblici esercizi.
I precedenti commi che regolavano direttamente la materia vengono abrogati, con attribuzione della competenza al regolamento regionale.
Specie sempre vietate al prelievo
La legge introduce un elenco di specie il cui prelievo è sempre vietato in modo assoluto. Tra queste figurano, tra le altre, vari ciprinidi, ghiozzi, storioni, lamprede, il gambero di fiume, la pinna nobilis e il dattero di mare. Il divieto opera quindi in modo permanente per le specie elencate nella norma.
Periodi e ulteriori divieti di pesca
Il regolamento regionale può integrare in senso restrittivo i periodi e i divieti di pesca previsti per le specie indicate nell’elencazione del comma 1 dell’articolo 14, tenendo conto anche delle eventuali indicazioni della Carta ittica regionale. La stessa facoltà di integrazione riguarda anche ulteriori specie ittiche di interesse conservazionistico o alieutico.
Coordinamento con regolamenti e provvedimenti regionali
In materia di sanzioni o disciplina applicativa richiamata dall’articolo 33 della legge n. 19 del 1998, il riferimento non è più soltanto al regolamento regionale, ma anche ai regolamenti e provvedimenti regionali in materia di pesca, nonché ai provvedimenti della Provincia di Belluno per il territorio di competenza. Un comma dell’articolo 33 viene inoltre abrogato.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge è dichiarata neutrale per il bilancio regionale: gli interventi devono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la Regione del Veneto.
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