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Legge

L.R. Veneto 1/2020

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 1/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale veneta riorganizza la disciplina su autorizzazione, accreditamento e controlli delle strutture sanitarie, affida ad Azienda Zero varie competenze istruttorie e autorizzatorie, introduce norme su presidi ospedalieri privati e ricerca sanitaria, abolisce il certificato di riammissione scolastica per assenze oltre cinque giorni e reca ulteriori modifiche in materia sociale e prevenzione. Alcune disposizioni sono transitorie o limitate al 2021.

Adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e sociali

Adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e sociali

La legge regionale del Veneto interviene in modo esteso su sanità, politiche sociali, prevenzione e organizzazione amministrativa. Rivede in particolare la disciplina di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, assegna nuovi compiti ad Azienda Zero e introduce alcune misure settoriali con effetti anche temporali specifici.

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali

La legge modifica la legge regionale n. 22 del 2002, chiarendo i rapporti tra programmazione socio-sanitaria regionale, autorizzazione e accreditamento. Le norme rafforzano il ruolo di Azienda Zero nelle procedure autorizzative e istruttorie, ridefiniscono controlli e vigilanza, introducono una disciplina speciale per il riconoscimento di strutture ospedaliere private accreditate come presidi dell’Azienda ULSS e abrogano alcune disposizioni obsolete o superate.

In particolare, le disposizioni della legge regionale n. 22 del 2002 vengono qualificate come principi per l’integrazione dell’agricoltura sociale nella programmazione locale degli interventi e servizi sociali, nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, un apposito gruppo di lavoro deve definire criteri e modalità di integrazione delle attività di agricoltura sociale, con la partecipazione delle strutture regionali competenti, delle ULSS, dell’ANCI e dei rappresentanti dei settori interessati.

Programmazione, autorizzazione e competenze di Azienda Zero

La riforma sostituisce il riferimento alla “rispondenza” con quello alla “compatibilità” del progetto con la programmazione socio-sanitaria regionale, sia per l’esame dei progetti strutturali sia per la loro verifica ai fini autorizzatori. Per le strutture private che erogano ricovero ospedaliero, il parere obbligatorio e vincolante sulla compatibilità con la programmazione socio-sanitaria è rilasciato dalla struttura regionale competente, acquisito il parere tecnico sul progetto definitivo; nei casi stabiliti dalla Giunta, tale struttura può avvalersi della Commissione tecnica regionale lavori pubblici.

Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie indicate dalla legge è attribuito ad Azienda Zero, sia per le strutture di cui all’articolo 5 sia per quelle di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 22 del 2002. Anche altre competenze richiamano Azienda Zero, ad esempio nella fase istruttoria dell’accreditamento e nella gestione di alcuni profili di controllo.

Accreditamento sanitario e socio-sanitario

La procedura di rilascio e rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie prende avvio su istanza del soggetto interessato. Azienda Zero verifica la sussistenza di talune condizioni di accreditamento; il procedimento si conclude con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della CRITE sulla coerenza con la programmazione sanitaria e socio-sanitaria e sulla sostenibilità economico-finanziaria rispetto alle risorse assegnate.

Il parere della CRITE è reso sulla base:

  • del parere dell’Azienda ULSS sul fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale, da esprimere entro 30 giorni;
  • del parere del dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria.

Per i soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie si applica la medesima disciplina; per il solo rilascio dell’accreditamento, la Giunta acquisisce anche il previo parere della commissione consiliare competente, che deve pronunciarsi entro 45 giorni.

La disciplina prevede inoltre che:

  • la Giunta regionale stabilisca i termini di conclusione della procedura di rilascio e rinnovo dell’accreditamento per tali soggetti;
  • le istanze di accreditamento per nuovi soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie siano presentate con cadenza triennale, a seguito di avviso regionale pubblicato entro gennaio;
  • in presenza di sopravvenute esigenze programmatorie la Giunta possa aprire straordinariamente i termini anche prima della scadenza triennale, previo parere della commissione consiliare competente entro 45 giorni.

In caso di esito positivo, l’accreditamento e il rinnovo hanno validità triennale. La domanda di rinnovo deve essere presentata prima della scadenza del titolo e, nelle more del rinnovo, l’efficacia resta prorogata.

Controlli, vigilanza, accordi contrattuali e decadenza

La legge riorganizza il sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità e sull’appropriatezza delle prestazioni rese da soggetti pubblici, equiparati e privati accreditati. La Giunta deve definire con proprio provvedimento il sistema distinguendo tra:

  • coordinamento e vigilanza della Regione;
  • funzioni di controllo delle Aziende ULSS.

Le Aziende ULSS verificano anche il rispetto degli accordi contrattuali e vigilano sulla permanenza delle condizioni di accreditamento, avvalendosi di Azienda Zero per quanto di competenza.

Lo schema tipo di accordo contrattuale tra soggetto accreditato e Azienda ULSS deve prevedere come causa di risoluzione di diritto il mancato rispetto degli impegni assunti con riferimento alla gestione delle risorse assegnate e alle prestazioni concordate secondo i provvedimenti della Giunta regionale. L’accreditamento può inoltre essere sospeso con prescrizioni o revocato dalla Giunta o dal comune, nei limiti delle rispettive competenze, se vengono meno le condizioni di accreditamento o nei casi di risoluzione di diritto dell’accordo contrattuale.

Riconoscimento dei presidi ospedalieri privati

La legge introduce una disciplina specifica che consente alla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, di riconoscere come presidi dell’Azienda ULSS le strutture ospedaliere private accreditate, a condizione che:

  • svolgano un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica in aree carenti o difficilmente servite da presidi pubblici;
  • rispettino gli standard di qualità e organizzativi dei presidi ospedalieri pubblici;
  • presentino, secondo la programmazione regionale, almeno le discipline indicate dal d.m. 70/2015.

I rapporti con le ULSS sono regolati da accordi contrattuali secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta. Il mancato rispetto dei contenuti dell’accordo comporta la perdita del riconoscimento di presidio ospedaliero.

Disposizioni transitorie e abrogazioni in materia sanitaria

Le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali non concluse alla data di entrata in vigore della legge restano regolate dalla disciplina previgente.

Sono inoltre abrogate:

  • la legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68, sulle case di cura private;
  • alcuni commi dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

Ulteriori interventi in materia sanitaria e organizzativa

La legge estende alle assunzioni del personale a tempo determinato anche i contratti di somministrazione di lavoro nell’ambito della disciplina regionale richiamata dal collegato alla legge di stabilità 2017.

La Giunta regionale può estendere gli orari di apertura dei servizi ambulatoriali delle strutture interessate, sentita la commissione consiliare competente.

Ricerca sanitaria finalizzata

La disciplina sulla ricerca sanitaria finalizzata viene riscritta. Ogni due anni la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua con deliberazione le aree e i settori di maggior interesse per il servizio sanitario regionale e determina l’ammontare del finanziamento.

Possono presentare progetti:

  • le Aziende ULSS;
  • le Aziende ospedaliere;
  • gli IRCCS;
  • per il loro tramite, altri soggetti pubblici e privati individuati dalla deliberazione regionale.

L’attuazione è affidata al CORIS, cui è assegnato il finanziamento da destinare, tramite bando, ai progetti coerenti con la programmazione regionale in ambito socio-sanitario. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CORIS trasmette alla Giunta una relazione sull’attività svolta e sugli esiti del monitoraggio dei progetti avviati.

Semplificazioni in materia sanitaria e prevenzione

Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l’obbligo di presentare il certificato di riammissione a scuola oltre cinque giorni di assenza per malattia.

La destinazione delle somme introitate ai sensi della normativa regionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro viene ridefinita come prioritariamente diretta a:

  • sorveglianza epidemiologica dei rischi e danni da esposizione professionale;
  • supporto agli SPISAL, anche tramite personale aggiuntivo e investimenti;
  • promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La gestione amministrativo-contabile di tali somme è assegnata in via prioritaria ad Azienda Zero, secondo le indicazioni programmatorie e i criteri annuali definiti dalla Giunta, sentito il Comitato regionale di coordinamento, e nel rispetto della distribuzione territoriale delle attività produttive e dei profili di rischio.

Per gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili e per gli investimenti finalizzati a nuova costruzione di immobili delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, l’autorizzazione regionale è rilasciata previo parere della commissione consiliare competente in materia di politiche socio-sanitarie.

Disposizioni sull’emergenza-urgenza

Per garantire la continuità dei livelli essenziali di assistenza nel sistema di emergenza-urgenza, viene prevista una misura straordinaria di accesso ai concorsi fino al 31 dicembre 2021. Possono partecipare, anche senza specializzazione, i medici del servizio sanitario regionale che alla data di entrata in vigore della legge abbiano maturato negli ultimi dieci anni almeno quattro anni di servizio, anche non continuativo, oppure un numero di ore equivalente, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSR, con determinate forme contrattuali flessibili.

I medici assunti accedono poi in soprannumero alla scuola di specializzazione in medicina d’emergenza-urgenza, sulla base di protocolli d’intesa tra Regione e Università che disciplinano posti, frequenza, attività teoriche e tirocinio.

Disposizioni in materia di politiche sociali

In ambito sociale, la legge interviene sulla cooperazione sociale, sull’invecchiamento attivo, sull’immigrazione e sul contrasto al gioco d’azzardo patologico.

La Commissione regionale della cooperazione sociale viene ridefinita nella composizione, con la partecipazione dell’assessore regionale alle politiche sociali, del dirigente competente, di tre direttori dei servizi socio-sanitari delle ULSS, del direttore dell’ufficio regionale del Ministero del lavoro, di quattro rappresentanti delle cooperative sociali maggiormente rappresentative e di un rappresentante ANCI.

Sul tema dell’immigrazione, gli atti previsti dalla normativa regionale sono trasmessi ai membri della competente commissione consiliare.

Nella disciplina sul gioco d’azzardo patologico, il riferimento normativo viene aggiornato con il richiamo al comma 6 dell’articolo 110.

Clausola finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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