L.R. Veneto 6/2020
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 6/2020 aggiorna la legge n. 16/1993 sul decentramento amministrativo e lo sviluppo economico-sociale nel Veneto orientale: amplia i comuni interessati, ridefinisce gli interventi e la Conferenza dei sindaci, introduce strumenti di raccordo con la Conferenza del litorale veneto, modifica il finanziamento regionale e abroga alcune disposizioni. In vigore dal 7 febbraio 2020.
Modifiche alla disciplina regionale sul Veneto orientale
Modifiche alla disciplina per il Veneto orientale
La legge regionale del Veneto n. 6 del 2020 interviene sulla legge regionale n. 16 del 1993, aggiornandone l’ambito territoriale, gli strumenti di coordinamento istituzionale, i compiti della Conferenza dei sindaci e il meccanismo di finanziamento degli interventi per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico-sociale del Veneto orientale.
Ambito territoriale e finalità generali
La Regione del Veneto conferma la promozione di iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale, in coerenza con lo Statuto regionale. L’area di riferimento viene aggiornata includendo, tra gli enti locali interessati, anche Cavallino-Treporti e Quarto d’Altino.
Le finalità sono perseguite tramite interventi promossi dalla Conferenza permanente dei sindaci e decisi con la partecipazione degli enti locali dell’area, singoli o associati, per conseguire un assetto istituzionale più adeguato del Veneto orientale, con particolare attenzione a:
- valorizzazione e sviluppo del territorio e degli enti locali;
- promozione economica e occupazionale nei settori industria, artigianato, turismo, commercio, servizi, agricoltura e agroalimentare, anche a beneficio di imprese, consorzi, cooperative, società consortili e associazioni.
Interventi nel credito turistico e adeguamento ai nuovi assetti territoriali
La disciplina degli interventi regionali nel Veneto orientale viene aggiornata sostituendo i riferimenti alla Provincia di Venezia con la Città metropolitana di Venezia. Le misure sono estese ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, nonché ad altre amministrazioni pubbliche con sede legale nella Città metropolitana di Venezia e operanti nel Veneto orientale nel settore del credito turistico.
Viene inoltre precisato che gli interventi devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali ed europee.
Coordinamento degli strumenti di programmazione
La legge modifica anche la disciplina sugli interventi relativi alle aree balneari, sostituendo i riferimenti territoriali con quelli più ampi al Veneto. È poi introdotto un meccanismo di coordinamento tra la Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale e la Conferenza dei sindaci del litorale veneto, al fine di migliorare l’allocazione delle risorse e il raccordo tra gli interventi sui rispettivi territori.
Decentramento amministrativo e Conferenza permanente dei sindaci
Il territorio del Veneto orientale individuato dalla legge è qualificato come ambito di decentramento di uffici e servizi regionali. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con la Città metropolitana di Venezia e con le amministrazioni statali per estendere il decentramento anche ai loro uffici e servizi.
La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale tra i comuni dell’area. Alla Conferenza sono attribuiti compiti di:
- indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell’area;
- parere obbligatorio sugli interventi regionali di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica;
- proposta agli enti competenti per la programmazione e attuazione di piani di intervento infrastrutturale e socioeconomico;
- proposta per l’istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Città metropolitana di Venezia e di altri enti pubblici, anche economici.
Il parere obbligatorio deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta della Regione; decorso tale termine senza risposta, il parere si intende positivo.
Finanziamento regionale
La Giunta regionale definisce annualmente, entro il 30 giugno, criteri e modalità per l’erogazione delle somme destinate agli interventi previsti dalla legge. Restano fermi i contributi già disciplinati dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter della legge regionale n. 16/1993.
Abrogazioni e neutralità finanziaria
Sono abrogati, o restano abrogati, gli articoli 2, 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge regionale n. 16/1993.
L’attuazione della nuova legge è prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, utilizzando le risorse già disponibili.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 7 febbraio 2020.
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