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Legge

L.R. Veneto 2/2020

Disposizioni in materia di enti locali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 2/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta riforma la disciplina dell’esercizio associato di funzioni comunali e delle unioni montane: innalza soglie demografiche, ridefinisce incentivi e contributi, introduce regole su scioglimento e transizione delle comunità montane, e coordina la programmazione decentrata (IPA). Molte previsioni incidono solo su procedimenti e riparti dal 2020 in avanti; le norme transitorie per le Comunità montane Agno-Chiampo e Lessinia sono limitate al periodo iniziale di applicazione.

Disposizioni in materia di enti locali e unioni montane

Disposizioni in materia di enti locali e unioni montane

La legge regionale del Veneto interviene soprattutto su due testi: la disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e la normativa sulle unioni montane. Riorganizza soglie, forme associative, incentivi, contributi e regole di funzionamento, con disposizioni transitorie per il passaggio dalle Comunità montane alle unioni montane e con un coordinamento sulla programmazione decentrata.

Esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni

La disciplina regionale chiarisce che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, oppure fino a 3.000 abitanti se inseriti nell’area omogenea montana e parzialmente montana, sono obbligati all’esercizio associato delle funzioni fondamentali. La popolazione va calcolata secondo l’ultimo dato ISTAT disponibile.

Per tali comuni resta però salva la possibilità di dimostrare che, per collocazione geografica e caratteristiche demografiche e socio-ambientali, non siano realizzabili economie di scala o miglioramenti di efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi.

La Regione, per i comuni non obbligati o oltre i casi previsti, favorisce l’adesione volontaria alle forme associative e, nei provvedimenti amministrativi con incentivi o contributi, privilegia i comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata.

Forme associative, soglie minime e statuto dell’unione di comuni

Le funzioni fondamentali possono essere svolte mediante unioni di comuni, convenzioni o altre forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo dell’insieme dei comuni tenuti all’esercizio associato è fissato in 5.000 abitanti.

Per le unioni di comuni già esistenti, se il limite viene meno per modifiche territoriali, calo demografico o recesso di uno o più comuni, è ammessa la deroga fino a 4.500 abitanti. Per i comuni dell’area montana e parzialmente montana che esercitano in forma associata, è possibile derogare al limite di 5.000 abitanti purché le funzioni siano esercitate da almeno tre comuni.

Lo statuto dell’unione di comuni deve indicare sede, funzioni, risorse, competenze degli organi, modalità di costituzione e funzionamento, durata almeno decennale, procedure di scioglimento e di recesso, rapporti con il comune uscente e gli effetti anche sanzionatori e risarcitori del recesso anticipato.

Incentivi e contributi per l’esercizio associato

La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, definisce nel piano di riordino territoriale i parametri di accesso agli incentivi. I criteri da considerare sono: dimensioni territoriali ottimali delle forme associative, durata minima di cinque anni per le convenzioni e dimensione associativa in termini demografici, numero di comuni o numero di funzioni gestite.

Nella ripartizione delle risorse è stabilita una preferenza, in ordine, per fusioni di comuni, unioni di comuni, convenzioni e altre forme di esercizio associato. Per i nuovi comuni risultanti da fusioni, la Giunta disciplina anche contributi straordinari a partire dall’esercizio di decorrenza della istituzione del nuovo ente, per sostenere gli oneri di riorganizzazione strutturale del primo avvio.

Unioni montane: ruolo, ambito territoriale e priorità organizzativa

L’ambito territoriale delle unioni montane costituisce la dimensione territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni ricompresi, compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ove previsto dalla normativa vigente.

L’unione montana è indicata come forma prioritaria di esercizio associato per i comuni dell’area montana e parzialmente montana. I comuni appartenenti a un’unione montana possono comunque ricorrere a convenzioni per una o più funzioni fondamentali secondo la legge regionale e l’articolo 30 del TUEL.

Le unioni montane possono stipulare convenzioni tra loro, con singoli comuni e con altri enti per disciplinare attività, compiti, funzioni e procedure di interesse comune.

Unioni montane: funzioni operative e interventi sul territorio

Le unioni montane svolgono competenze di tutela e promozione della montagna, con interventi riferiti al territorio classificato montano. La legge elenca, tra gli altri, manutenzione di aree prative, sfalcio dei prati incolti, controllo della vegetazione infestante, manutenzione idraulico-agraria, recupero e manutenzione di infrastrutture interaziendali, malghe, sentieristica e viabilità agro-silvo-pastorale, cure colturali ai soprassuoli boschivi, manutenzione ordinaria di corsi d’acqua non demaniali, viabilità rurale e infrastrutture al servizio dei pascoli montani.

Gli interventi possono essere svolti direttamente in amministrazione diretta, tramite personale proprio o dei comuni associati, oppure mediante affidamento a imprese o ai soggetti previsti dalla normativa sulle zone montane. In caso di terreni abbandonati da oltre due anni, le unioni montane possono attuare direttamente o tramite i comuni gli interventi di tutela anche per contenere il degrado ambientale, tramite accordi o convenzioni con i proprietari, salvo i casi di indifferibilità e urgenza.

La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà di comuni ed enti pubblici è delegata alle unioni montane, secondo disciplinare; per le malghe regionali provvede Veneto Agricoltura.

Programmazione, organi e Consiglio delle autonomie montane

L’unione montana programma gli interventi e le opere nel proprio territorio nel documento unico di programmazione, in armonia con gli strumenti provinciali e regionali. Può anche svolgere, su richiesta dei piccoli comuni, funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico di questi enti.

Gli organi dell’unione montana sono consiglio, presidente e giunta. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati; la giunta tra i componenti degli esecutivi comunali; il consiglio è composto da consiglieri eletti dai consigli dei comuni associati, con rappresentanza delle minoranze e di ogni comune. Lo statuto disciplina funzionamento, durata, sede, organizzazione e collaborazione con altri enti.

È inoltre istituito il Consiglio delle autonomie montane come organo permanente di monitoraggio sull’attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia montana. Esso formula proposte e pareri, è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato e opera senza oneri per la Regione o per le unioni montane.

Finanziamenti alle unioni montane

Per il finanziamento delle spese correnti, la Regione concede un contributo annuo alle unioni montane, ripartito secondo il numero di funzioni e servizi svolti per conto dei comuni, l’altimetria media, la popolazione residente nei territori montani e la superficie montana.

Per le spese di investimento è istituito il Fondo regionale per la montagna, alimentato da trasferimenti del Fondo nazionale per la montagna e da finanziamenti regionali. La ripartizione avviene in base a superficie montana, popolazione, condizioni economico-sociali legate allo spopolamento e altimetria media.

Scioglimento delle unioni montane e regime dei rapporti

L’unione montana può chiedere lo scioglimento e la liquidazione con deliberazione del consiglio approvata dai due terzi dei componenti. La Giunta regionale provvede entro 90 giorni dalla comunicazione della richiesta.

È previsto anche lo scioglimento disposto dalla Giunta, previa diffida, quando l’unione montana non eserciti neppure una delle funzioni fondamentali indicate dalla normativa statale. In tale caso la Giunta definisce gli indirizzi per l’esercizio delle funzioni montane da parte della provincia competente e disciplina, previa nomina di un commissario liquidatore, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari.

In caso di modifiche territoriali che richiedano scioglimento o regolazione dei rapporti tra enti, la Giunta provvede con proprio atto, anche mediante nomina di un commissario.

Transizione dalle Comunità montane

La legge detta una disciplina transitoria specifica per le Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia: se entro tre mesi dall’entrata in vigore non si costituiscono in unioni montane secondo le direttive della Giunta regionale, sono dichiarate sciolte con decreto del Presidente della Giunta.

Fino alla costituzione in unione montana o allo scioglimento, continua ad applicarsi a tali comunità la vecchia legge regionale sulle Comunità montane, in deroga alla soppressione generale. Le funzioni attribuite da leggi regionali alle comunità montane si intendono trasferite alle unioni montane costituite ai sensi della legge del 2012.

Programmazione decentrata e Intese Programmatiche d’Area (IPA)

La disciplina della programmazione decentrata viene aggiornata: essa si attua tramite le Intese Programmatiche d’Area, quali ambiti territoriali di riferimento per la partecipazione alla programmazione regionale delle realtà locali, nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale.

Le IPA sono costituite da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, anche in forme del codice civile, mediante protocollo d’intesa che definisce ambito territoriale, finalità e obiettivi, e istituisce il tavolo di concertazione. La Giunta regionale disciplina costituzione, attuazione, riconoscimento e partecipazione delle IPA al partenariato istituzionale, sulla base di contiguità territoriale, omogeneità economico-sociale, omogeneità di risorse e servizi e preferenziale corrispondenza a uno o più ambiti di gestione ottimale delle funzioni e dei servizi.

Le IPA già costituite devono adeguarsi ai nuovi criteri entro il termine stabilito dalla Giunta regionale.

Abrogazioni e coordinamento normativo

Sono abrogate varie disposizioni preesistenti sulla disciplina degli enti locali e delle comunità montane, tra cui la legge regionale del 1992 sulle Comunità montane, specifiche parti della legge regionale del 1994 sul consolidamento dell’agricoltura di montagna, parti della legge regionale del 2001 sul conferimento di funzioni alle autonomie locali, nonché alcune disposizioni della legge regionale del 2012 sulle unioni montane.

Sono inoltre aggiornati i rinvii al regolamento del Consiglio delle autonomie locali e coordinata la normativa con la legge regionale n. 56 del 2014 e con la legge regionale n. 31 del 2017.

Aspetti finanziari

Per il 2020 la legge quantifica gli oneri per il contributo corrente alle unioni montane in 1.200.000 euro, a carico del bilancio regionale sulla missione relativa allo sviluppo sostenibile del territorio montano e dei piccoli comuni. Ulteriori 500.000 euro per il 2020 sono destinati al Fondo regionale per la montagna, mediante riduzione di pari importo di risorse di un’altra missione del bilancio di previsione 2020-2022.

Ambito temporale e applicabilità pratica

La legge opera nel territorio della Regione del Veneto. Diverse previsioni hanno effetto immediato dalla sua entrata in vigore, ma alcune misure sono temporalmente limitate: il passaggio delle Comunità montane Agno-Chiampo e della Lessinia va verificato entro tre mesi; le disposizioni esecutive della Giunta sono attese entro 60 giorni; la decorrenza di alcuni contributi è riferita all’esercizio 2020. Il contenuto principale resta tuttavia strutturale per la disciplina degli enti locali e delle unioni montane venete.

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