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Legge

L.R. Veneto 4/2020

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti.

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina la Rete dei cammini veneti (RCV) nel territorio del Veneto, definendone criteri di riconoscimento, gestione, registro, promozione e possibili punti di sosta/ristoro. Prevede contributi regionali e copertura finanziaria soprattutto per il 2020. Non contiene una scadenza generale, ma molte misure operative dipendono da atti della Giunta e da stanziamenti di bilancio.

Riconoscimento, valorizzazione e promozione dei cammini veneti

Riconoscimento, valorizzazione e promozione dei cammini veneti

La legge disciplina la Rete dei cammini veneti (RCV) nell’ambito delle politiche regionali del Veneto per lo sviluppo sostenibile, il turismo lento e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali.

Finalità e ambito della disciplina

La Regione del Veneto persegue la diversificazione dell’offerta turistica anche attraverso percorsi fruibili a piedi, in forma escursionistica o ricreativa all’aria aperta. La RCV è lo strumento attraverso cui la Regione individua e valorizza itinerari pedonali idonei a integrare l’offerta culturale e turistica regionale.

Definizione della rete dei cammini veneti

La RCV è composta da itinerari percorribili a piedi che collegano luoghi accomunati da fatti storici documentati o da tradizioni consolidate e aventi interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico o enogastronomico. La rete comprende:

  • itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa, compresi quelli in corso di valutazione;
  • cammini interregionali riconosciuti dal Ministero competente in accordo con le Regioni interessate;
  • cammini interregionali riconosciuti tramite intese con altre Regioni o accordi con enti locali;
  • cammini riconosciuti dalla Regione come cammini locali di interesse regionale.

Gestione, soggetti gestori e requisiti operativi

Gli interventi di ricognizione, individuazione, segnalazione, manutenzione, ripristino e realizzazione dei tracciati di collegamento tra cammini sono realizzati, nei terreni di cui si dispone titolo e salvi i diritti dei terzi, da una pluralità di soggetti pubblici e privati, tra cui enti locali, enti gestori di aree naturali protette, enti parco, pro loco, gruppi di azione locale, associazioni del settore turistico e culturale, enti religiosi, organizzazioni di gestione della destinazione e consorzi volontari tra tali soggetti.

I soggetti gestori devono garantire:

  • accessibilità in sicurezza;
  • interventi per la fruibilità da parte delle persone con disabilità.

Ad essi spettano anche attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica per incentivare la fruizione dei cammini.

Consorzi di gestione

La Giunta regionale disciplina costituzione, riconoscimento e funzionamento dei consorzi di gestione dei cammini sulla base di due criteri generali:

  • assenza di fini di lucro;
  • coerenza territoriale e ampia rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dai cammini o dal sistema di rete.

Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e provvede al riconoscimento. Ai fini della richiesta e della valutazione devono essere individuati, tra l’altro:

  • il tracciato e la relativa cartografia;
  • gli elementi che dimostrano il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico o enogastronomico tra i luoghi;
  • gli elementi utili a garantire la fruibilità, come tappe, strutture di pubblico servizio lungo il percorso e tempi medi di percorrenza per categorie di utenti.

La Giunta promuove anche l’individuazione di tracciati di collegamento tra i cammini, per favorire un sistema di rete.

Registro della RCV

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge è istituito presso la Giunta regionale il Registro della RCV, nel quale possono essere iscritti i cammini riconosciuti ai sensi della legge. Il Registro è tenuto e aggiornato secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta ed è pubblicato in un’apposita sezione del sito istituzionale regionale o con altre modalità telematiche.

Tutela di aree protette e viabilità silvo-pastorale

La disciplina dei cammini lascia salva la specifica normativa di tutela per l’attraversamento di aree naturali protette statali e regionali e la disciplina regionale sulla viabilità silvo-pastorale.

Promozione dei cammini e contributi regionali

La Giunta regionale può adottare programmi e iniziative regionali per la conoscenza e valorizzazione dei cammini e concedere contributi ai soggetti gestori per:

  • interventi di ricognizione, segnalazione, manutenzione e ripristino dei cammini turistici e realizzazione dei tracciati di collegamento, finalizzati all’iscrizione al Registro;
  • iniziative per la conoscenza e la fruibilità della RCV, in funzione del turismo lento e della vacanza a piedi.

I contributi devono rispettare la disciplina UE sugli aiuti “de minimis” o, in alternativa, il regolamento generale di esenzione n. 651/2014.

Punti di sosta e di ristoro

Lungo i cammini possono essere utilizzati, nel rispetto delle norme di tutela dei beni culturali e paesaggistici, alcuni immobili per punti di sosta e ristoro, in particolare:

  • fabbricati rurali o parte di essi nella disponibilità dell’azienda agricola;
  • fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
  • immobili non utilizzati da almeno cinque anni, se direttamente accessibili dai cammini.

Tali immobili possono essere destinati alla sosta e alla somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione delle persone e degli animali al seguito, secondo la normativa statale e regionale. Inoltre, immobili e beni pubblici non più utilizzati e situati nelle vicinanze dei cammini possono essere concessi in uso ad associazioni del settore podistico, imprese agricole o agrituristiche e imprese turistiche per l’adattamento a punti di sosta e ristoro, anche a titolo gratuito secondo la normativa statale. La Giunta regionale deve definire entro 60 giorni dall’entrata in vigore i criteri e le modalità per individuare e concedere i beni di propria proprietà.

Disciplina finanziaria

Per il 2020 sono quantificati e coperti specifici oneri:

  • euro 300.000 per i contributi relativi agli interventi di ricognizione, segnalazione, manutenzione e ripristino;
  • euro 200.000 per le iniziative di conoscenza e fruibilità della RCV.

La copertura avviene mediante riallocazione di risorse del bilancio regionale 2020-2022. È inoltre prevista la possibilità di concorrere con fondi strutturali europei e con risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati. Per gli esercizi successivi la spesa è autorizzata nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

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