Cassazione Civile, Ordinanza n. 13002/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, non essendosi costituito il Ministero intimato, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso un decreto del Tribunale di L'Aquila, ma nel corso del giudizio di legittimità la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Il Ministero intimato non si è costituito. Non emergono dal testo della pronuncia i fatti sostanziali che avevano originato la controversia definita dal decreto impugnato, né i motivi specifici di censura articolati nel ricorso, poiché la Corte si è limitata a prendere atto della rinuncia e a dichiarare l'estinzione del processo.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della rinuncia al ricorso e dell'effetto estintivo del giudizio
richiamato come norma che disciplina la declaratoria di estinzione conseguente alla rinuncia
richiamato in via generale quale corpo normativo processuale applicato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente depositata, senza necessità di esaminare il merito delle censure.
- Se interviene la rinuncia al ricorso e la parte intimata non si costituisce, la Corte può dichiarare l'estinzione del processo senza provvedere sulle spese di lite.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, non si forma alcuna decisione sul merito della controversia sottostante al provvedimento impugnato.
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