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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23758/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due soggetti, destinatari di un atto di precetto intimato dalla banca originaria, avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., opposizione respinta dal Tribunale e poi appello respinto dalla Corte d'appello. Hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza di secondo grado. Nel giudizio di legittimità la Corte non è entrata nel merito dei motivi, perché ha rilevato che i ricorrenti avevano allegato che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non avevano depositato nel termine perentorio la relata di notificazione richiesta dall'art. 369 c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della decisione. La memoria depositata dai ricorrenti non ha superato il rilievo di improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della relazione di notificazione della sentenza impugnata, indispensabile per verificare la decorrenza del termine breve di impugnazione. Ha ritenuto irrilevante sia la mancata contestazione della data di notificazione da parte della resistente, sia l'eventuale ammissione di tale data, poiché la produzione del documento era necessaria a pena di improcedibilità. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità, a una ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori avverso il precetto

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    la mancata produzione tempestiva della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso

  • art. 372 c.p.c.

    la produzione separata della relata è possibile solo entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., come eccezione al divieto di nuove produzioni

  • art. 375 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione anticipata e per il rilievo dell'improcedibilità

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per la memoria depositata dai ricorrenti

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale di uno dei ricorrenti avvocato

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente per responsabilità aggravata, in ragione dell'inosservanza di principi giurisprudenziali consolidati

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna a favore della cassa delle ammende, quale ulteriore conseguenza della condotta processuale

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve poter verificare direttamente la data e la regolarità della notificazione mediante la produzione della relata; in mancanza di tale produzione nel termine dell'art. 369 c.p.c., il ricorso è improcedibile.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è posta a tutela di un interesse pubblico al corretto esercizio del potere di impugnazione e al rispetto della cosa giudicata formale, e non può essere superata dalla sola non contestazione o dall'ammissione della data di notifica da parte del controricorrente.
  • La produzione separata della relata è ammessa solo se avviene nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. e secondo le modalità consentite dall'art. 372 c.p.c.; oltre tale termine, la mancanza documentale resta sanzionata con l'improcedibilità.
  • L'inosservanza di principi di legittimità consolidati, in assenza di argomenti idonei a contrastarli, può giustificare anche la condanna per responsabilità aggravata e le ulteriori conseguenze economiche previste dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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