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Sentenza

Sentenza n. 3799/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 257523/2022 del 22.11.2022 ricevuto in data 17.12.2022 con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 13.860,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 69 part. 334/p per complessivi mq 33 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; per l’annullamento e/o declaratoria di sopravvenuta inefficacia per quanto di interesse - di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell’atto per Notar R. Bissi del 16.2.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese s.p.a.) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al foglio 698, part. 334, ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.2.2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell’atto per Notar R. Bissi del 16.2.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente della deliberazione n. 2280 del 13.6.1997, del decreto 532 del 13.7.2000 e del decreto n. 504/2002; per l’annullamento in parte qua dell’elenco immobili “tipo A” Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.3.2023; nonché, per quanto occorrer possa della deliberazione C.C. della Città di Fiumicino n. 23 del 20.4.2021 e del regolamento sul canone Unico con essa approvato, in relazione ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Giustizia amministrativa202310484

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di € 13.860,00 per indennità e sanzione relative all'occupazione sine titulo di un'area ritenuta appartenente al demanio stradale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, opponendosi all'ingiunzione comunale relativa all'occupazione sine titulo di un'area di circa 33 mq, per il periodo 2018-2022. Ha sostenuto che l'area fosse occupata da tempo immemore dalla propria famiglia e che egli ne fosse divenuto proprietario per usucapione; che non fosse stato coinvolto nel procedimento espropriativo avviato negli anni Ottanta e definito, secondo l'Amministrazione, con una cessione volontaria tra la società proprietaria e il Comune; che la procedura espropriativa fosse inefficace o illegittima, anche per mancata immissione in possesso, mancata realizzazione dell'opera cui l'esproprio era funzionale e mancata dimostrazione del rispetto dei termini; che l'area non avesse natura demaniale stradale e che tale qualificazione non trovasse riscontro nella documentazione amministrativa o nello stato dei luoghi. Sono stati inoltre dedotti il contrasto del regolamento comunale sul canone unico con la legge n. 160/2019 e con plurimi parametri costituzionali, nonché vizi di difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale consisteva nell'opposizione alla pretesa patrimoniale del Comune di ottenere un ristoro economico per l'occupazione abusiva di un proprio bene. La pretesa comunale era fondata sull'affermato diritto di proprietà dell'Ente, mentre il ricorrente contestava tale diritto invocando l'usucapione e l'invalidità o inefficacia della cessione volontaria intervenuta tra il Comune e la società. La controversia riguardava quindi diritti soggettivi e non l'esercizio di un potere amministrativo. Anche la contestazione della natura demaniale dell'area rientra nella giurisdizione ordinaria quando è proposta per paralizzare una pretesa risarcitoria o patrimoniale dell'Amministrazione derivante dall'occupazione sine titulo. L'illegittimità o inefficacia della procedura espropriativa e della cessione volontaria costituiva una questione pregiudiziale in senso tecnico, da decidere incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione, senza spostare la controversia nella giurisdizione amministrativa. È stata indicata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice individuato come munito di giurisdizione entro i termini previsti dalla norma.

  • art. 13 l. n. 2359/1865

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla verifica della tempestività della cessione e della procedura espropriativa, ma il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • commi 816-847 l. n. 160/2019

    Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente per contestare la disciplina comunale del canone unico; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La controversia sulla pretesa patrimoniale della pubblica amministrazione di ottenere un ristoro per l'occupazione sine titulo di un immobile asseritamente di sua proprietà appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché involge un diritto soggettivo e non l'esercizio di un pubblico potere.
  • La contestazione della natura demaniale di un'area occupata dal privato appartiene alla giurisdizione ordinaria quando è proposta per paralizzare una pretesa patrimoniale o risarcitoria dell'Amministrazione fondata sulla proprietà del bene.
  • L'invalidità o inefficacia di una procedura espropriativa o di una cessione volontaria intervenuta tra soggetti diversi dal ricorrente, dedotta per negare il diritto di proprietà pubblica e la conseguente pretesa patrimoniale, costituisce una questione pregiudiziale in senso tecnico da decidere incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione, senza attribuire la controversia al giudice amministrativo.
  • L'individuazione della giurisdizione deve essere effettuata sulla base del petitum sostanziale, considerando la natura della situazione giuridica dedotta e la causa petendi effettiva, non la qualificazione formale delle domande o il mero riferimento a procedimenti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoConcessioni demaniali marittime
RamiProcesso amministrativoDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizione

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