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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15095/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.i.p. di Roma che aveva respinto la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione (art. 273, comma 1, cod. proc. pen., e art. 606, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen.), contestando in particolare la mancata rivalutazione di elementi probatori quali la disponibilità dell'utenza telefonica riconducibile al "Leone", il riconoscimento vocale e altri indizi con riguardo ai reati contestati: importazione di 8 kg di cocaina (artt. 110 c.p. e 73 e 80 d.P.R. 309/1990), cessione di sostanza stupefacente (artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) in qualità di capo/organizzatore.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte ha rilevato che l'ordinanza del Tribunale del riesame (depositata il 9/10/2025) era stata notificata al ricorrente il 27/10/2025 e al difensore il 20/10/2025, mentre il ricorso è pervenuto in Cancelleria tramite PEC il 17/01/2026, cioè dopo il termine decadenziale di dieci giorni previsto dagli artt. 309 e 585, comma 5, cod. proc. pen., e dall'art. 99 disp. att. cod. proc. pen. Conseguentemente il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito delle doglianze. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisate ragioni di esonero dalla colpa.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di completezza della motivazione; tuttavia la Corte non è entrata nel merito per ragioni di inammissibilità procedurale.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e d) cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento delle censure di legittimità (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte non ha valutato tali censure per avere dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma penale relativa alla concorso di persone nel reato, citata nell'indicazione dei reati contestati; la decisione di inammissibilità non si è pronunciata sul suo concreto rilievo probatorio.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Normativa sulle sanzioni per importazione e cessione di sostanze stupefacenti, richiamata nella descrizione dei reati contestati; non è stata valutata nel merito.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato relativamente all'aggravante per traffico internazionale (importazione) di stupefacenti; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.

  • art. 74, commi 1,2,3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; citata tra i reati contestati ma non valutata per il mancato esame di merito.

  • artt. 309 e 585, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabiliscono i termini decadenziali per proporre ricorso per cassazione avverso determinati provvedimenti: il mancato rispetto del termine di dieci giorni ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 99 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma di coordinamento sui termini procedurali; utilizzata per determinare il termine di dieci giorni computabile ai fini della proposizione del ricorso per cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per imporre il pagamento delle spese e della somma di euro 3.000.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha ordinato l'inoltro per gli adempimenti di competenza.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Citate come principio secondo cui non sono ravvisate ragioni di esonero dalla colpa in relazione alla causa di inammissibilità; usata per giustificare la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • I termini processuali per proporre ricorso per cassazione sono perentorî: il mancato rispetto del termine decadenziale (qui, dieci giorni) determina l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito delle censure.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per motivi procedurali, il giudice di legittimità non entra nel merito delle doglianze sostanziali (es. difetto di motivazione).
  • L'inammissibilità può comportare non solo il rigetto del mezzo ma anche condanne alle spese processuali e al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
  • Nelle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari (es. diniego di revoca della custodia cautelare) è essenziale curare la tempestiva proposizione del gravame e conservare prove documentali delle notificazioni e delle date di deposito per calcolare correttamente i termini.
  • Le censure basate su vizi di motivazione o valutazione della prova devono essere formulate in modo specifico e, ai fini pratici, essere sostenute da un tempestivo e regolare esercizio dei rimedi processuali per evitare di essere inammissibili per ragioni formali.
  • In sede di impugnazione è utile verificare tutte le possibili scadenze (notifica ai difensori, deposito, termini processuali specifici) e utilizzare strumenti certi di trasmissione (PEC, raccomandate con ricevuta) per evitare decadenze.

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