Sentenza n. 1831/2026 - Roma, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza emessa - all’esito del giudizio RGA n. 11298/2019 - dal TAR del Lazio, Sez. Seconda, n. 16142/2023, pubblicata in data 31.10.2023, notificata in data 9.11.2023, passata in giudicato in data 8.1.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 16142/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (ente ricorrente in ottemperanza)
La controversia
Ater del Comune di Roma ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del TAR Lazio n. 16142/2023, passata in giudicato, lamentando la mancata esecuzione della decisione entro il termine assegnato. Nel corso del giudizio Roma Capitale ha avviato e concluso il procedimento necessario a dare esecuzione alla sentenza, adottando tardivamente il provvedimento finale ordinato dal giudice. Entrambe le parti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; la ricorrente ha tuttavia domandato la condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata pienamente soddisfatta in via amministrativa mediante l’esecuzione della sentenza e che era pertanto venuto meno l’oggetto della lite. Il Collegio ha precisato che la cessazione può essere dichiarata quando il ricorrente ottenga il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio. Pur dichiarando cessata la materia del contendere, il TAR ha posto le spese a carico di Roma Capitale in applicazione del principio di soccombenza virtuale, considerato che l’esecuzione era intervenuta tardivamente e che l’amministrazione aveva avviato il procedimento solo dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 700,00 per compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del processo, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno in modo oggettivo l’utilità della prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente e attribuisce il bene della vita perseguito, rendendo inutile la prosecuzione del processo.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’adozione tardiva del provvedimento imposto dal giudicato determina la cessazione della materia del contendere quanto alla domanda principale, ma può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese in applicazione della soccombenza virtuale.
- La soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico dell’amministrazione quando essa abbia dato avvio al procedimento esecutivo solo dopo la proposizione e notificazione del ricorso, anche se nelle more abbia integralmente adempiuto.
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