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Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento dei provvedimenti della Prefettura - U.T.G. di Milano n. -OMISSIS-del 24 luglio 2025 (Prot. -OMISSIS-) e Prot. -OMISSIS-dell’11 settembre 2025, nella parte in cui dispongono l'obbligo di sottoposizione a visita medica di revisione della patente ex art. 128 C.d.S., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per i motivi esposti in narrativa;

Giustizia amministrativa202503715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi che disponevano la revisione della patente ai sensi dell'art. 128, comma 1, del codice della strada

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, al quale era stata contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,56 g/l, ha impugnato i provvedimenti con cui il Prefetto di Milano aveva disposto, oltre alla sospensione della patente, la revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada mediante visita presso la Commissione Medica Locale. Ha dedotto, anzitutto, l'incompetenza territoriale della Commissione Medica Locale di Milano rispetto a quella del luogo di residenza, nonché sviamento, irragionevolezza e violazione dei principi di buon andamento e non aggravamento. Ha censurato, inoltre, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che la revisione costituisce un provvedimento autonomo e cautelare, non automaticamente conseguente alla violazione, e che l'Amministrazione non aveva indicato gli elementi dai quali desumere un dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici alla guida, considerando anche che il tasso alcolemico superava di soli 0,06 g/l il limite di legge. Infine, ha dedotto l'illegittimità derivata della revisione, la violazione del contraddittorio e il rischio di giudicati confliggenti, assumendo che l'ordine fosse consequenziale alla sospensione della patente, contestata davanti al Giudice di Pace per violazione dei termini previsti dall'art. 218 del codice della strada. Il ricorrente ha altresì eccepito la tardività della memoria difensiva dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato tardiva e processualmente inutilizzabile la memoria depositata dall'Amministrazione, in quanto i termini dell'art. 73 c.p.a. sono posti a tutela del contraddittorio e hanno natura di ordine pubblico processuale. Nel merito, ha distinto la sospensione della patente e la visita medica obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 8, del codice della strada dalla revisione ex art. 128, comma 1. La prima è una sanzione accessoria o un adempimento vincolato conseguente all'accertamento dell'illecito; la seconda è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, preventivo e cautelare, fondato sull'esercizio discrezionale del potere prefettizio quando sorga un dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici. Proprio perché discrezionale, la revisione richiede una motivazione compiuta, riferita alla valutazione complessiva dei fatti, alla gravità della condotta e alle ragioni specifiche del dubbio sull'idoneità alla guida. Nel caso concreto, i provvedimenti si limitavano a ordinare la revisione e a richiamare l'art. 128, senza spiegare perché il fatto contestato giustificasse il dubbio sull'idoneità psicofisica del conducente. Il TAR ha valorizzato la particolare tenuità del superamento della soglia alcolemica, pari a 0,06 g/l. Ha quindi accolto il secondo motivo, assorbito il primo e respinto il terzo, poiché la revisione non è necessariamente consequenziale alla sospensione della patente e può essere disposta anche indipendentemente dall'esito del giudizio sulla sanzione accessoria. Sono stati annullati i provvedimenti nella parte relativa alla revisione della patente, sia quanto alla Commissione Medica Locale di Milano sia quanto a quella di Monza. L'Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 128, comma 1, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

    La revisione è una misura amministrativa non sanzionatoria e cautelare, espressione di potere discrezionale, che richiede la motivazione sulle ragioni concrete del dubbio circa la persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica alla guida.

  • art. 128, comma 2, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    È richiamato nei provvedimenti impugnati quale disposizione relativa alle conseguenze dell'inosservanza dell'ordine di revisione.

  • art. 186, comma 2, lett. a), d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    Riguarda la violazione contestata per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,56 g/l.

  • art. 186, comma 6, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    Individua la soglia oltre la quale si configura lo stato di ebbrezza; il TAR ha rilevato che il tasso accertato superava tale soglia di soli 0,06 g/l.

  • art. 186, comma 8, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.

    La visita medica prevista da tale disposizione è obbligatoria e automatica, quale conseguenza dell'accertamento della violazione e della sospensione della patente; è distinta dalla revisione discrezionale ex art. 128.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    È richiamato quale disposizione relativa alla visita presso la Commissione Medica Locale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta insufficiente perché non esplicitava le ragioni del dubbio sull'idoneità alla guida.

  • art. 73 c.p.a.

    I termini per il deposito delle memorie difensive tutelano il contraddittorio e sono espressione di ordine pubblico processuale; la memoria tardiva è inutilizzabile ai fini della decisione.

  • art. 218 d.lgs. 285/1992 (codice della strada)

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento ai termini della sospensione della patente, ma il relativo motivo non è stato accolto perché la revisione non è necessariamente consequenziale alla sospensione.

Massime di principio

  • La revisione della patente ai sensi dell'art. 128, comma 1, del codice della strada è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio e cautelare, distinto dalla sospensione della patente e dalla visita medica obbligatoria prevista dall'art. 186, comma 8.
  • Il potere prefettizio di disporre la revisione della patente ex art. 128, comma 1, è discrezionale e può essere esercitato quando i fatti emersi facciano sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti psicofisici o tecnici alla guida; la revisione non consegue automaticamente all'accertamento dell'illecito.
  • Un ordine di revisione della patente deve esporre una motivazione concreta e individualizzata, fondata sulla valutazione complessiva dei fatti, sulla gravità della condotta e sulle ragioni specifiche dalle quali deriva il dubbio sull'idoneità alla guida; il mero richiamo all'art. 128 non è sufficiente.
  • La revisione della patente non è necessariamente legata da un rapporto di consequenzialità necessaria alla sospensione della patente: l'Amministrazione può disporla anche se il provvedimento di sospensione o la visita medica obbligatoria ex art. 186, comma 8, siano annullati dal giudice ordinario.
  • I termini per il deposito delle memorie previsti dall'art. 73 c.p.a. sono posti a presidio del contraddittorio e la memoria depositata tardivamente deve essere considerata inutilizzabile ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaDecisione e riti specialiMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela del terzo

Testo integrale

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