Sentenza n. 1354/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: trasferimento d’autorità per esigenze di servizio, con effetto immediato, da una Tenenza a un Nucleo della Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di appartenenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di trasferimento d’autorità adottato dal Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, nonché gli ulteriori atti del procedimento e quelli connessi, presupposti e conseguenziali. Ha dedotto l’illegittimità degli atti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, senza che la sentenza riporti analiticamente le singole censure. L’Amministrazione si è costituita per resistere. L’istanza cautelare era stata respinta nel 2022. Nel marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in ragione del tempo trascorso dalla proposizione del ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha affermato che nel processo amministrativo vige la piena disponibilità dell’interesse al ricorso: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di una condizione dell’azione, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese della fase di merito sono state compensate, considerato l’esito in rito e la sostanziale assenza di attività difensiva nel merito; sono rimaste ferme le statuizioni sulle spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione da remoto e al passaggio in decisione senza discussione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell’interesse alla decisione e può dichiarare, fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il venir meno dell’interesse al ricorso.
- Quando il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse prima della decisione, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude che il giudice debba comunque provvedere alla regolazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1567/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 7 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →