Cassazione Penale, Sentenza n. 23242/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di truffa (ordine di pannelli fotovoltaici e produzione di una distinta di bonifico falsa per il 30% dell'importo). Il ricorrente deduceva: (1) omessa declaratoria della prescrizione, sostenendo che la data di consumazione del reato fosse il 23/07/2013 (data di effettiva diminuzione patrimoniale) e non il 01/10/2013 (data della querela), per cui il reato sarebbe prescritto prima della sentenza d'appello; (2) violazione per mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della eccezione di prescrizione sollevata in memoria; (3) inidoneità degli artifici e raggiri contestati, perché la persona offesa avrebbe potuto accorgersi della mancata esecuzione del bonifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondati i motivi. Ha confermato che la truffa si consuma al momento della 'deminutio patrimonii', individuata nel 23/07/2013, e ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto delle sospensioni processuali intervenute in primo grado (due periodi per complessivi 10 mesi e 4 giorni). Ciò ha spostato la scadenza della prescrizione oltre la data della sentenza d'appello, rendendo infondata la doglianza. Inoltre la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale circa l'idoneità degli artifici (esistenza di una mail con numero identificativo del bonifico e solleciti di consegna). Ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera b)
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata rispetto alla presunta omessa declaratoria della prescrizione da parte della Corte territoriale.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e)
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla rivalutazione del fatto; la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito salvo carenze logiche o di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è infondato per colpa del ricorrente; applicata con valutazione di responsabilità nella presentazione del ricorso.
legge n. 46/2006 (modifiche all'art. 606 c.p.p.)
Richiamata per spiegare i limiti del riesame in cassazione della motivazione e dei fatti a seguito delle modifiche normative che hanno ristretto il sindacato di legittimità.
art. 640 cod. pen. (truffa) - principio interpretativo
Principio sostanziale richiamato: la truffa è reato istantaneo e di danno e si perfeziona nel momento della diminuzione patrimoniale del soggetto passivo (momento del conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'autore).
Massime di principio
- La truffa si consuma quando si verifica la concreta diminuzione patrimoniale della vittima (momento del conseguimento dell'ingiusto profitto), non alla data della querela: per il calcolo della prescrizione va assunta la data della perdita economica.
- Nel computo del termine di prescrizione vanno considerate anche eventuali sospensioni processuali intervenute nei gradi precedenti; sottrarre la durata delle sospensioni può spostare la scadenza oltre la data di una sentenza impugnata.
- Se il giudice di merito non dichiara la prescrizione, la Corte di Cassazione può ritenere implicita tale valutazione quando il calcolo comprensivo delle sospensioni porta a esito negativo per la prescrizione; l'eccezione di prescrizione va comunque adeguatamente documentata e calcolata nel ricorso.
- Il sindacato della Cassazione sui fatti e sulla valutazione della prova è limitato: non è consentito riformare il convincimento dei giudici di merito salvo vizi di motivazione o logicità; dunque le doglianze che richiedono una rivalutazione della diligenza della vittima sono difficilmente percorribili in cassazione.
- La produzione di documenti falsi e l'uso di accorgimenti che inducano fiducia (es. mail con presunti riferimenti di bonifico, solleciti urgenti) possono integrare artifici idonei a realizzare la truffa anche se, con maggiore attenzione, la vittima avrebbe potuto accorgersi dell'assenza del pagamento.
- Ricorsi che risultino manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni in cassazione.
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