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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06701/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione proposta da un'azienda sanitaria locale contro un decreto ingiuntivo emesso in favore di un'avvocata per il pagamento di euro 921 a titolo di compensi professionali. L'ente contestava la sussistenza dei presupposti per il monitorio, deducendo la mancanza di certezza del credito e di prova scritta idonea, nonché l'improponibilità della domanda per indebito frazionamento del medesimo credito in più ricorsi monitori. Il giudice di pace accolse l'opposizione ravvisando il frazionamento; il tribunale rigettò l'appello della professionista. In cassazione la ricorrente articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 per essere l'opposizione stata proposta con citazione anziché con ricorso; 2) violazione degli artt. 339 e 101, comma 2, c.p.c. per avere il tribunale ritenuto la sentenza di pace appellabile solo nei limiti dell'equità; 3) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere ritenuto frazionato il credito senza adeguata motivazione e senza considerare che la pretesa si fondava su singoli mandati alle liti e non su un unico rapporto; 4) erronea applicazione della giurisprudenza sul divieto di frazionamento del credito, sostenendo che non vi fosse un rapporto unitario o di durata; 5) violazione dell'art. 2909 c.c. quanto all'efficacia del giudicato esterno formatosi su altri decreti ingiuntivi non opposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché la questione sul rito dell'opposizione non era stata dedotta in appello e, in ogni caso, l'errore di rito non comporta nullità salvo concreto pregiudizio al contraddittorio o alla difesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per carenza di interesse, poiché il tribunale aveva comunque esaminato l'appello nei limiti dell'art. 339 c.p.c. Ha respinto i motivi terzo e quarto, confermando che la domanda monitoria si inseriva in una relazione unitaria tra le parti, fondata su tre delibere e una convenzione, e che non era stato allegato un interesse oggettivo a promuovere separatamente il singolo credito; pertanto la proposizione di più ricorsi monitori integrava un illegittimo frazionamento del credito, sanzionabile con l'improponibilità della domanda. Ha infine respinto il quinto motivo, richiamando l'orientamento secondo cui la statuizione sul divieto di frazionamento ha natura processuale e dà luogo a un giudicato solo formale, con efficacia limitata al processo in cui è resa e non vincolante in successivi giudizi tra le stesse parti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    La questione sul rito speciale dell'opposizione non può essere esaminata per la prima volta in cassazione se non dedotta nei precedenti gradi; inoltre l'errore di rito non determina nullità in assenza di concreto pregiudizio processuale.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato per indicare che l'opposizione era stata proposta con atto di citazione invece che con ricorso.

  • art. 339 c.p.c.

    La sentenza del giudice di pace, nel caso di valore non eccedente euro 1.100, è appellabile solo per i motivi consentiti dalla norma; il tribunale ha correttamente esaminato l'appello in tali limiti.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse.

  • artt. 1175 e 1375 c.c.

    Sono invocati per contestare la valutazione di illegittimo frazionamento del credito, ma la Corte ritiene corretta l'applicazione dei principi di buona fede e correttezza al divieto di frazionamento.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla denunciata mancanza di motivazione e al corretto svolgimento del processo.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato formatosi su una statuizione processuale sul frazionamento del credito ha efficacia solo interna al giudizio in cui è pronunciato e non preclude una diversa valutazione in successivi processi tra le stesse parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Accertata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccezione relativa all'adozione di un rito processuale errato è preclusa se non tempestivamente dedotta nei gradi di merito e, comunque, non comporta nullità in assenza di un concreto pregiudizio al contraddittorio o al diritto di difesa.
  • La domanda giudiziale di crediti analoghi non può essere proposta in procedimenti separati quando i crediti derivino da una relazione unitaria tra le parti, salvo che l'attore dimostri un interesse oggettivo alla separata azione di ciascun credito.
  • Per escludere l'indebito frazionamento non è sufficiente allegare la diversità formale dei singoli incarichi o mandati se la pretesa si colloca in un rapporto sostanzialmente unitario delineato dalle parti e dai documenti richiamati nella domanda.
  • La statuizione che dichiara improponibile la domanda per frazionamento del credito, essendo basata su una questione processuale, produce un giudicato solo formale, non sostanziale, e può essere riesaminata in successivi giudizi tra le stesse parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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