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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 511/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 322 c.p.p. contro il sequestro preventivo dell'autocarro Iveco Daily e dei materiali di ferro a bordo (reato contestato: art. 256, comma 1, d.lgs. n.152/2006). La ricorrente deduce che aveva interesse all'impugnazione in quanto conduttrice del veicolo in locazione dalla SA.Gen SRL e che, contrariamente a quanto ritenuto dal riesame, risultava una proroga del contratto di locazione (prodotta successivamente). Inoltre censura la condanna alle spese, sostenendo che l'inammissibilità sarebbe stata sopravvenuta e non imputabile a carenza di interesse al momento del deposito del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che al momento della decisione del Tribunale del riesame (e al momento del deposito del ricorso) non risultava agli atti prova della proroga del contratto di locazione: la locazione si era estinta il 15/11/2020 e la documentazione che attesterebbe la proroga è stata prodotta successivamente; pertanto la società non aveva un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene e l'impugnazione era inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che le nuove prove possono essere valutate dal G.I.P. con una successiva istanza di dissequestro; ha confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Regola il riesame del provvedimento di sequestro: legittimati sono coloro che vantano un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, corrispondente all'obiettivo della restituzione dell'oggetto sequestrato.

  • art. 256, comma 1, d.lgs. n.152/2006

    Norma di riferimento per il reato connesso al trasporto di rifiuti (contestazione alla vicenda che ha giustificato il sequestro preventivo).

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Limita il controllo in Cassazione sulle misure cautelari reali escludendo il sindacato sul merito motivazionale salvo vizi di legge o mancanza totale della motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiama il principio secondo cui la motivazione deve essere comprensibile; la Cassazione può considerare la violazione di legge anche quando la motivazione è talmente carente da rendere il provvedimento incomprensibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 127, 342, 568 c.p.p.

    Articoli richiamati dalla ricorrente nella censura procedurale, valutati nel complesso dalla Corte che ha escluso la violazione dedotta.

  • art. 592 c.p.p. (citato dalla ricorrente)

    Richiamato nel motivo relativo alle spese; la Corte valuta comunque la questione delle spese alla luce della giurisprudenza sulla carenza d'interesse sopravvenuta e conferma la condanna.

Massime di principio

  • L'interesse ad impugnare un provvedimento di sequestro preventivo deve essere concreto e attuale al momento della presentazione del ricorso: conta la situazione documentale esistente al momento del deposito, non quella emersa successivamente.
  • Se la titolarità o il diritto di disponibilità sul bene (es. contratto di locazione) si è estinto prima del deposito del ricorso, il terzo non ha interesse ad ottenere la restituzione e il riesame è inammissibile.
  • Documentazione che attesti un diritto sulla cosa (es. proroga del contratto) prodotta dopo la decisione del riesame non incide sull'ordinanza già resa: il rimedio corretto è proporre una nuova istanza di dissequestro al G.I.P. allegando gli ulteriori documenti.
  • La Corte di Cassazione, nelle misure cautelari reali, verifica la violazione di legge e può esaminare vizi motivazionali solo se la motivazione è del tutto carente o illogica; non entra nel merito valutativo ordinario del riesame.
  • La presentazione intempestiva o la mancata prova della titolarità al momento del ricorso può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese processuali.

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