Sentenza n. 13223/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. rep CN/472/2024 del 18/03/2024 e n. prot. CN/40853/2024 del 18/03/2024, notificata il 3/04/2024, con cui Roma Capitale ha ingiunto all’odierno ricorrente la demolizione di alcuni manufatti abusivamente realizzati sul terreno di sua proprietà, sito in Roma Via Ardeatina n. 802, e consistenti in: “1. Manufatto in muratura di 6,60 x 6,60 m. circa con altezza variabile da m. 3,00 all’imposta e m. 3,40 al colmo, il quale sviluppa una superficie lorda di mq. 44,00 circa, una superficie utile interna di mq. 36,00 circa ed una volumetria pari a mc. 141,00 circa, realizzato nel seguente modo: - Platea in c.a., di dimensioni m. 8,60 circa x 9,40 circa e di altezza m. 0,25 circa; - Struttura portante in muratura (pareti perimetrali), copertura a tetto costituita da travi principali e travicelli in legno con sovrastante tavolato e tegole in laterizio, dotata di infissi esterni con grate in ferro; - Internamente l’immobile risulta suddiviso in un unico ambiente con annesso servizio igienico, per una superficie utile totale di mq. 36,00 circa; - L’immobile suddetto risulta censito in C.U. al foglio 887 p.lla 2734 cat. C1 cl. 12, consistenza mq. 25,00; 2. Modulo prefabbricato metallico adibito a ricovero di autoclave, di dimensioni m. 4,00 x 2,00 circa ed un’altezza di m. 2,35, il tutto poggiante su una platea in cemento di dimensioni m. 3,00 x 5,00 circa; 3. Due rimorchi di autocarro dotati di ruote, ciascuno di dimensioni m. 13,00 x 2,60; 4. Cassone di autocarro di dimensioni m. 5,70 x 2,60 circa; 5. L’area su cui insistono i suddetti immobili risulta recintata con pali metallici e solo parzialmente anche con rete metallica, accessibile tramite un cancello scorrevole di larghezza m. 6,10 circa.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e rimozione di un manufatto in muratura, un prefabbricato metallico, due rimorchi e un cassone di autocarro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione sostenendo, anzitutto, che il manufatto principale fosse coperto da una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 e ancora pendente, sicché il Comune avrebbe dovuto definirla prima di adottare la misura repressiva. Ha dedotto che gli interventi eseguiti dopo l’acquisto avessero natura meramente manutentiva e non avessero modificato sagoma, volume o caratteristiche essenziali dell’edificio. Ha inoltre sostenuto che la differenza tra la superficie indicata nella domanda di condono e quella accertata fosse riconducibile a errori di misurazione. Quanto al prefabbricato destinato all’autoclave, ha affermato che si trattasse di un mero volume tecnico, di modeste dimensioni e funzionale alla protezione del pozzo. Per i due rimorchi e il cassone ha dedotto la natura di beni strumentali all’attività imprenditoriale, la temporaneità della loro collocazione e la non necessità dell’autorizzazione paesaggistica per il deposito di materiali non inquinanti, richiamando una successiva comunicazione comunale del 17 maggio 2024. Ha altresì sostenuto l’illegittimità dell’ordine relativo alla recinzione e al cancello, qualificati come opere leggere destinate alla sicurezza della proprietà, e ha allegato la sopravvenuta rimozione del cassone. Infine ha invocato la violazione del legittimo affidamento, derivante dall’acquisto dell’immobile nella prospettiva della definizione favorevole del condono, nonché la contraddittorietà tra l’ingiunzione e la successiva comunicazione comunale sull’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisivo l’esito dell’istruttoria sulla domanda di condono: la domanda indicata dal ricorrente non era riferibile al manufatto oggetto dell’ingiunzione, identificato al foglio 887, particella 2734. Le domande collegate all’istanza originaria riguardavano altri immobili e nessuna concessione risultava richiesta o rilasciata per il locale commerciale acquistato dal ricorrente; inoltre, per il sottonumero ancora pendente era stato emesso un preavviso di rigetto. Il Collegio ha altresì rilevato, sulla base delle aerofotografie e delle relazioni comunali, che il manufatto preesistente era scomparso già dal 2011, mentre l’attuale fabbricato era comparso nell’agosto 2020, dopo l’acquisto dell’area, con caratteristiche e orientamento differenti. Pertanto l’opera attinta dall’ingiunzione costituiva una nuova costruzione abusiva e non la prosecuzione o ricostruzione del manufatto oggetto del condono. È stato escluso anche un affidamento giuridicamente tutelabile, poiché al momento dell’acquisto il manufatto originario non esisteva più e gli elementi istruttori inducevano a ritenere che l’attuale costruzione fosse stata realizzata successivamente. Il prefabbricato, i rimorchi e il cassone sono stati qualificati come manufatti stabilmente collocati sul fondo e destinati a esigenze permanenti dell’attività esercitata, nonostante la loro funzione strumentale e il materiale utilizzato. La precarietà deve infatti essere valutata in relazione all’uso concreto e alla durata dell’esigenza, non alla natura prefabbricata o amovibile dell’opera. Per tali manufatti erano necessari il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e la denuncia al Genio Civile, trattandosi di opere incidenti stabilmente su un’area vincolata paesaggisticamente e soggetta alla disciplina antisismica. La comunicazione comunale del 17 maggio 2024 è stata ritenuta inconferente, perché riguardava il mero deposito di materiali non inquinanti su area libera, senza modificazione dello stato dei luoghi, e non opere edilizie stabilmente insistenti sull’area. Il TAR ha inoltre rilevato che non era stata provata la rimozione del cassone successivamente alla notifica dell’ingiunzione. La recinzione e il cancello non sono stati considerati oggetto dell’ordine di demolizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 93, 94 e 94-bis d.P.R. 380/2001
La realizzazione di opere in zona sismica richiede il rispetto degli obblighi di denuncia e delle autorizzazioni previste dalla normativa antisismica; la loro omissione concorre a fondare la legittimità della misura repressiva.
art. 146 d.lgs. 42/2004
La realizzazione di opere su area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede la preventiva autorizzazione paesaggistica, ove l’intervento non rientri nelle ipotesi di esclusione.
art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. 42/2004
La zona interessata, in quanto area di interesse archeologico, è sottoposta a vincolo paesaggistico.
punto A.10 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017
L’esclusione dall’autorizzazione paesaggistica per il deposito di materiali non inquinanti non si estende a opere edilizie e manufatti stabilmente collocati sul suolo e incidenti sullo stato dei luoghi.
art. 26 c.p.a.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, secondo quanto disposto dal giudice.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali.
Massime di principio
- La pendenza di una domanda di condono edilizio impedisce o condiziona l’adozione di una misura repressiva soltanto quando la domanda sia effettivamente riferibile al manufatto oggetto dell’accertamento; una domanda relativa ad altri immobili non produce effetti sul procedimento di demolizione.
- Quando il manufatto originario sia stato demolito e sostituito da una costruzione diversa per consistenza, caratteristiche o collocazione temporale, la nuova opera non può beneficiare della domanda di condono relativa al manufatto preesistente e deve essere valutata autonomamente ai fini della legittimità edilizia.
- La precarietà di un manufatto non dipende dal materiale utilizzato, dalla sua prefabbricazione o dalla mera amovibilità, ma dalla destinazione concreta a un’esigenza specifica, contingente e temporalmente limitata. Sono soggette ai titoli edilizi le opere stabilmente collocate sul territorio e funzionali a esigenze permanenti, anche se strumentali a un’attività economica.
- La funzionalità di un manufatto all’esercizio di un’attività imprenditoriale non esonera dall’obbligo di acquisire il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica e gli adempimenti antisismici quando l’opera determini una stabile trasformazione del territorio e ricada in area vincolata.
- Una comunicazione amministrativa relativa al mero deposito temporaneo di materiali senza modificazione dello stato dei luoghi non può essere invocata per escludere la necessità dei titoli abilitativi per manufatti stabilmente installati e destinati a esigenze permanenti.
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