Regolamento (UE) 2017/2001
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2001 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi di tipo 1, 2 e 4. L’approvazione discende dalla valutazione tecnica effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti e opera solo alle condizioni fissate nell’allegato. Per il tipo di prodotto 4 sono previste ulteriori cautele sui possibili residui in alimenti e mangimi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Approvazione del propan-1-olo come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, con specifiche condizioni e limiti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’approvazione, nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, del propan-1-olo quale principio attivo destinato ai biocidi dei tipi di prodotto 1 (igiene umana), 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali) e 4 (settore dell’alimentazione umana e animale). Si rivolge agli operatori del settore biocidi e alle autorità competenti degli Stati membri chiamate a valutare e autorizzare i prodotti. L’approvazione è subordinata alle specifiche e condizioni indicate nell’allegato, con scadenza dell’approvazione al 30 aprile 2029. Restano rilevanti, per il tipo di prodotto 4, gli obblighi di verifica in materia di residui negli alimenti e nei mangimi secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005.
Approvazione del propan-1-olo per i biocidi di tipo 1, 2 e 4
Il regolamento di esecuzione approva il propan-1-olo come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi, nell’ambito del sistema di riesame previsto dal regolamento (UE) n. 528/2012. La misura recepisce le conclusioni della valutazione tecnica svolta a livello dell’Unione e precisa che l’approvazione opera solo entro un perimetro definito di usi e condizioni.
Contesto normativo e percorso di valutazione
Il provvedimento si inserisce nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi, istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Il propan-1-olo è stato valutato per i tipi di prodotto 1, 2 e 4, descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La Germania ha agito quale autorità di valutazione competente e ha trasmesso le relazioni con raccomandazioni il 18 luglio 2016; i pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA sono stati adottati il 27 aprile 2017.
Esito della valutazione e base giuridica dell’approvazione
Sulla base dei pareri tecnici, i biocidi contenenti propan-1-olo dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 sono stati ritenuti conformi ai criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni. La Commissione approva quindi il principio attivo ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento biocidi.
Specifiche tecniche del principio attivo
L’allegato identifica il principio attivo come propan-1-olo, con denominazione IUPAC coincidente, numero CE 200-746-9 e numero CAS 71-23-8. È richiesto un grado minimo di purezza pari a ≥ 995 g/kg. La nota all’allegato chiarisce che tale purezza corrisponde al minimo valutato e che il prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Condizioni d’impiego per i biocidi autorizzati
Per il tipo di prodotto 1, le autorizzazioni dei biocidi devono tenere conto con particolare attenzione di esposizioni, rischi ed efficacia relativi a eventuali usi richiesti ma non considerati nella valutazione UE del principio attivo; inoltre, per gli usi esaminati, va prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Per il tipo di prodotto 2, la condizione principale è analoga: nella valutazione del prodotto devono essere considerati con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia connessi a usi non presi in esame nella valutazione a livello UE del principio attivo.
Per il tipo di prodotto 4, oltre alle condizioni sopra richiamate, il regolamento impone una verifica specifica per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi. In tali casi occorre accertare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le opportune misure di mitigazione per assicurare il rispetto degli LMR applicabili.
Durata dell’approvazione ed entrata in vigore
L’allegato indica la data di approvazione al 1° maggio 2019 e la scadenza al 30 aprile 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il propan-1-olo come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2 e 4, con efficacia subordinata alle specifiche e condizioni riportate nell’allegato.
Base procedurale e motivazione dell’approvazione
Il regolamento si fonda sull’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La valutazione è stata svolta dalla Germania quale autorità competente e i pareri dell’ECHA sono stati adottati il 27 aprile 2017; sulla base di tali pareri il propan-1-olo è stato ritenuto conforme ai criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni.
Specifiche del principio attivo
L’allegato indica il nome comune e IUPAC "propan-1-olo", i numeri di identificazione CE 200-746-9 e CAS 71-23-8, e un grado minimo di purezza del principio attivo pari a ≥ 995 g/kg. La nota sull’allegato precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo valutato e che il principio attivo nel prodotto commercializzato può avere purezza pari o diversa se è stata dimostrata l’equivalenza tecnica.
Date di approvazione e scadenza
L’allegato stabilisce come data di approvazione il 1° maggio 2019 e come scadenza dell’approvazione il 30 aprile 2029.
Condizioni per il tipo di prodotto 1
Per i biocidi di tipo 1 le autorizzazioni sono soggette a due condizioni: particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi richiesti ma non considerati nella valutazione dei rischi del principio attivo a livello UE; e, in considerazione dei rischi riscontrati per gli usi esaminati, particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Condizioni per il tipo di prodotto 2
Per i biocidi di tipo 2 le autorizzazioni sono soggette alla condizione di valutare con particolare attenzione esposizioni, rischi ed efficacia rispetto a usi richiesti ma non considerati nella valutazione dei rischi del principio attivo a livello UE.
Condizioni per il tipo di prodotto 4 e profili di rischio alimentare
Per i biocidi di tipo 4 valgono le condizioni previste per il tipo 1, oltre all’obbligo di verificare, per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per garantire che gli LMR applicabili non siano superati.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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