Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2005

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva l'estratto di margosa ricavato dall'olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una sostanza attiva vegetale, l’estratto di margosa da Azadirachta indica ottenuto con biossido di carbonio supercritico, per l’impiego nei biocidi di tipo 19. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di valutazione del rischio, in particolare con attenzione a esposizioni, efficacia, acque superficiali, sedimenti, suolo e possibili residui in alimenti o mangimi. Il regime si inserisce nella procedura di esame dei principi attivi esistenti prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.

Approva, ai fini dell’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, l’estratto di margosa ricavato dall’olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a livello UE all’approvazione di un principio attivo esistente destinato ai biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi) ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda quindi fabbricanti, titolari di autorizzazioni e operatori che intendano immettere sul mercato o utilizzare biocidi contenenti tale sostanza, nel rispetto delle specifiche e condizioni fissate nell’allegato. L’approvazione decorre dal 1° aprile 2019 e scade il 31 marzo 2029. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Approvazione dell’estratto di margosa per i biocidi di tipo 19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione approva l’estratto di margosa ricavato dall’olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico come principio attivo esistente per l’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 19, cioè i repellenti e attrattivi. L’atto si colloca nell’ambito della procedura unionale di esame dei principi attivi esistenti prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

Contesto procedurale e valutazione scientifica

La sostanza era già compresa nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Germania, in qualità di autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione il 3 dicembre 2015; successivamente, il 3 marzo 2017, il comitato sui biocidi dell’ECHA ha formulato il parere previsto dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato. Sulla base di tale parere, la Commissione ha ritenuto che i biocidi di tipo 19 contenenti la sostanza possano soddisfare i criteri di approvazione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

Ambito oggettivo dell’approvazione

L’articolo 1 dispone l’approvazione del principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, rinviando all’allegato per specifiche tecniche e condizioni. L’allegato identifica la sostanza con N. CE 283-644-7 e N. CAS 84696-25-3 e indica una purezza minima del principio attivo pari a 1 000 g/kg. La denominazione IUPAC è indicata come non applicabile.

Decorrenza e durata dell’approvazione

L’approvazione decorre dal 1° aprile 2019 e scade il 31 marzo 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Condizioni tecniche e profili di rischio per le autorizzazioni dei biocidi

Le autorizzazioni dei prodotti biocidi contenenti la sostanza devono rispettare condizioni specifiche di valutazione e gestione del rischio. In particolare:

  • occorre prestare particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi non considerati nella valutazione del principio attivo a livello unionale;
  • tenuto conto dei rischi individuati per gli usi esaminati, la valutazione deve concentrarsi su acque superficiali, sedimenti e suolo;
  • per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare nuovi LMR o di modificare quelli esistenti ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, adottando misure di attenuazione del rischio per assicurare il rispetto dei limiti applicabili.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori economici, il regolamento comporta che l’uso della sostanza nei biocidi di tipo 19 non è libero, ma subordinato all’autorizzazione del prodotto e al rispetto delle condizioni di valutazione e mitigazione del rischio fissate a livello UE. In fase di sviluppo, autorizzazione e commercializzazione, assumono rilievo sia la conformità alle specifiche della sostanza sia l’eventuale incidenza su matrici ambientali e sulla catena alimentare.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’estratto di margosa ricavato dall’olio da spremitura a freddo dei semi sgusciati di Azadirachta indica mediante biossido di carbonio supercritico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, con le specifiche e condizioni dell’allegato (articolo 1).

Base giuridica e procedura di valutazione

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Richiama la valutazione effettuata dalla Germania come autorità competente, il parere del comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche e la conclusione che i biocidi di tipo 19 contenenti la sostanza possono soddisfare i criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, a condizione del rispetto di specifiche condizioni.

Specifiche della sostanza e durata dell’approvazione

L’allegato indica N. CE 283-644-7 e N. CAS 84696-25-3, purezza minima del principio attivo pari a 1 000 g/kg, data di approvazione 1° aprile 2019 e scadenza 31 marzo 2029. La denominazione IUPAC è indicata come non applicabile.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi contenenti la sostanza sono soggette a tre condizioni principali: particolare attenzione, in sede di valutazione del prodotto, a esposizioni, rischi ed efficacia per usi non considerati nella valutazione unionale del principio attivo; particolare attenzione, in considerazione dei rischi riscontrati, ad acque superficiali, sedimenti e suolo; verifica dell’eventuale necessità di fissare o modificare LMR per prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 470/2009 o del regolamento (CE) n. 396/2005, con adeguate misure di attenuazione del rischio.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (articolo 2).

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.