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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2006

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2006 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32017R2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 in conseguenza della proroga della designazione della nave "Lynn S" da parte del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La modifica incide sulle misure restrittive applicabili alla nave, già soggetta a divieti di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio libico e di accesso ai porti dell’Unione. Il regolamento entra in vigore immediatamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 per aggiornare la designazione della nave "Lynn S" nell’ambito delle misure restrittive dell’UE relative alla Libia.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Libia, con effetti sui soggetti e sulle operazioni collegati alle navi inserite nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. In particolare riguarda la nave "Lynn S" e, più in generale, le attività di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e l’accesso ai porti nel territorio dell’Unione per le navi designate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione; la modifica dell’elenco opera fino alla nuova scadenza della designazione indicata nell’allegato, salvo cessazione anticipata da parte del comitato competente.

Modifica del regolamento (UE) 2016/44 in relazione alla nave "Lynn S"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2006 della Commissione aggiorna l’elenco delle navi sottoposte a misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. L’intervento deriva dalla proroga e dalla modifica della designazione della nave "Lynn S" da parte del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con conseguente necessità di adeguare l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione sulla base della decisione 2015/1333/PESC e del regolamento (UE) 2016/44, che disciplinano, tra l’altro, le navi designate in relazione al traffico di petrolio greggio proveniente dalla Libia. Il considerando rileva che nell’allegato V sono elencate le navi soggette ai divieti di carico, trasporto o scarico e al divieto di accesso ai porti nel territorio dell’Unione.

Ambito delle misure restrittive

Le misure colpiscono le navi incluse nell’elenco dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. Per tali unità navali operano divieti relativi:

  • al carico di petrolio greggio proveniente dalla Libia;
  • al trasporto di tale petrolio;
  • allo scarico di tale petrolio;
  • all’ingresso nei porti situati nel territorio dell’Unione.

Nel caso specifico, la voce concernente "Lynn S" è aggiornata per recepire la proroga della designazione disposta il 31 ottobre 2017 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Contenuto della modifica

L’allegato sostitutivo indica che la nave "Lynn S":

  • è designata ai sensi dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017);
  • resta soggetta ai divieti già previsti;
  • ha una designazione valida fino al 29 gennaio 2018, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014);
  • mantiene come Stato di bandiera Saint Vincent e Grenadine;
  • è identificata con numero IMO 8706349.

Viene inoltre riportata un’informazione supplementare circa gli spostamenti della nave il 6 ottobre 2017, quando si trovava nelle acque territoriali del Libano e salpava verso ovest.

Entrata in vigore e efficacia immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il carattere di urgenza è giustificato dal considerando finale, secondo cui l’entrata in vigore immediata è necessaria per garantire l’efficacia delle misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, secondo quanto precisato nell’allegato del regolamento di esecuzione.

Proroga della designazione della nave "Lynn S"

L’allegato sostituisce la precedente voce relativa alla nave "Lynn S". La designazione, inserita ai sensi dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017), è prorogata dal comitato il 31 ottobre 2017 ed è valida fino al 29 gennaio 2018, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014).

Divieti applicabili alla nave designata

Per la nave inserita nell’elenco continuano ad applicarsi i divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e il divieto di ingresso nei porti, in conformità alla risoluzione 2146 (2014) e alle misure previste dal regolamento (UE) 2016/44.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunetrasporti marittimienergiasanzioni internazionali

Testo integrale

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