Regolamento (UE) 2017/2002
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva l'acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’acido L(+) lattico come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4. L’approvazione è subordinata al rispetto delle specifiche tecniche e delle condizioni riportate nell’allegato, che incidono soprattutto sulla valutazione del rischio in sede di autorizzazione del prodotto. Il testo fissa inoltre la data di approvazione e la scadenza dell’approvazione per ciascun tipo di prodotto interessato.
Approvazione dell’acido L(+) lattico come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, con specifiche condizioni di autorizzazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’acido L(+) lattico quale principio attivo destinato ai biocidi rientranti nei tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali), 3 (igiene veterinaria) e 4 (settore dell’alimentazione umana e animale), secondo la classificazione dell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Incide sulle autorizzazioni dei biocidi contenenti tale sostanza nell’Unione europea e, in quanto regolamento della Commissione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina altri tipi di prodotto né approva l’uso della sostanza al di fuori delle condizioni e specifiche indicate nell’allegato.
Approvazione dell’acido L(+) lattico come principio attivo nei biocidi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2002 della Commissione approva l’acido L(+) lattico come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che disciplina il programma di valutazione dei principi attivi esistenti.
Contesto e base valutativa
L’acido L(+) lattico era già incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare. La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha trasmesso la relazione di valutazione il 3 maggio 2016. Successivamente, il comitato sui biocidi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha formulato i propri pareri il 27 aprile 2017, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità competente. Sulla base di tali pareri, la Commissione ha ritenuto che i biocidi dei tipi 2, 3 e 4 contenenti la sostanza possano soddisfare i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni.
Ambito di applicazione e tipi di prodotto interessati
L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, come definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012:
- tipo di prodotto 2: disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali;
- tipo di prodotto 3: igiene veterinaria;
- tipo di prodotto 4: settore dell’alimentazione umana e animale.
Il regolamento non introduce un’autorizzazione generica e incondizionata della sostanza, ma la vincola alle specifiche e alle condizioni riportate in allegato, che rilevano nella successiva autorizzazione dei singoli biocidi.
Specifiche tecniche del principio attivo
L’allegato identifica il principio attivo con la denominazione comune acido L(+) lattico e con la denominazione IUPAC acido S-2-idrossipropanoico. I numeri di identificazione sono:
- CE 201-196-2;
- CAS 79-33-4.
La purezza minima del principio attivo valutato è fissata in ≥ 955 g/kg (peso a secco). La nota in allegato precisa che il principio attivo presente nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza uguale o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
Condizioni di autorizzazione per i biocidi
Per tutti i tipi di prodotto interessati, le autorizzazioni dei biocidi sono soggette a una condizione generale: nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia relativi a usi indicati nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione dei rischi del principio attivo a livello UE.
Per il tipo di prodotto 3, si aggiunge una specifica attenzione ai rischi per le acque sotterranee nei casi di prodotti usati in locali di stabulazione che comportano esposizione dell’ambiente attraverso l’applicazione di concime su terreni agricoli.
Per il tipo di prodotto 4, oltre alla condizione generale, la valutazione deve porre particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. L’allegato indica inoltre, quale orizzonte temporale dell’approvazione, il periodo dal 1º maggio 2019 al 30 aprile 2029.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’acido L(+) lattico è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatti salvi i requisiti specifici e le condizioni contenuti nell’allegato.
Specifiche tecniche del principio attivo
L’allegato indica come denominazione IUPAC l’acido S-2-idrossipropanoico, con numeri di identificazione CE 201-196-2 e CAS 79-33-4. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a ≥ 955 g/kg (peso a secco).
Date di approvazione e scadenza
Per i tipi di prodotto interessati è indicata come data di approvazione il 1º maggio 2019 e come scadenza dell’approvazione il 30 aprile 2029.
Condizioni per il tipo di prodotto 2
Nell’autorizzazione dei biocidi deve essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso oggetto della domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione dei rischi del principio attivo effettuata a livello dell’Unione.
Condizioni per il tipo di prodotto 3
Oltre alla condizione generale sulla valutazione di esposizioni, rischi ed efficacia, deve essere prestata particolare attenzione alle acque sotterranee per i prodotti usati in locali di stabulazione che comportano un’esposizione dell’ambiente attraverso l’applicazione di concime su terreni agricoli.
Condizioni per il tipo di prodotto 4
Oltre alla condizione generale sulla valutazione di esposizioni, rischi ed efficacia, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2001
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2003
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2004
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2005
- Regolamento · 8 nov 2017Regolamento (UE) 2017/2006
- Regolamento · 7 nov 2017Regolamento (UE) 2017/1997
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →