Regolamento (UE) 2017/2004
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2004 della Commissione, dell'8 novembre 2017, che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 12, sulla base della valutazione effettuata nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione è subordinata a specifiche condizioni di purezza, a precauzioni nella valutazione dei prodotti e a obblighi di etichettatura per gli articoli trattati. Il testo fissa inoltre la data di approvazione al 1° aprile 2019 e la scadenza al 31 marzo 2029.
Approvazione del 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi del tipo di prodotto 12, con specifiche condizioni di impiego ed etichettatura degli articoli trattati.
Ambito di applicazione
Si applica al 2-metilisotiazol-3(2H)-one quale principio attivo impiegato nei biocidi del tipo di prodotto 12, ossia i preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi), ai sensi dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda l'approvazione a livello dell'Unione del principio attivo e, per effetto delle condizioni dell'allegato, incide anche sulle autorizzazioni dei biocidi contenenti tale sostanza e sull'immissione sul mercato degli articoli trattati con essa o che la contengono. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Approvazione del 2-metilisotiazol-3(2H)-one per i biocidi del tipo 12
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2004 della Commissione approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one quale principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 12, cioè nei preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi). L'atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e dà seguito alla valutazione effettuata nell'ambito del programma di esame dei principi attivi esistenti di cui al regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Contesto della valutazione e base giuridica
La Slovenia, quale autorità di valutazione competente, ha trasmesso la relazione di valutazione con raccomandazioni il 7 aprile 2016. Successivamente, il 2 marzo 2017, il comitato sui biocidi dell'ECHA ha espresso il proprio parere tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente. Sulla base di tale parere, la Commissione ha ritenuto che i biocidi del tipo 12 contenenti la sostanza possano soddisfare i criteri dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate specifiche condizioni di uso.
Condizioni di approvazione e dati tecnici
L'approvazione è subordinata alle specifiche riportate nell'allegato. Il principio attivo è identificato come 2-metilisotiazol-3(2H)-one, denominazione IUPAC 2-methylisothiazol-3(2H)-one, con numero CE 220-239-6 e numero CAS 2682-20-4. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 950 g/kg. La data di approvazione è fissata al 1° aprile 2019 e la scadenza dell'approvazione al 31 marzo 2029.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi
Nella valutazione dei prodotti biocidi contenenti la sostanza occorre prestare particolare attenzione:
- alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia relativi ad eventuali usi oggetto della domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo;
- agli utilizzatori industriali e professionali;
- alle acque di superficie;
- agli impianti di depurazione delle acque reflue.
Etichettatura degli articoli trattati
Poiché la sostanza soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle di sottocategoria 1A ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, il regolamento impone un obbligo specifico per gli articoli trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o che lo contengono. La persona responsabile dell'immissione sul mercato deve assicurare che l'etichetta riporti le informazioni richieste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'articolo 1 approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12, con rinvio alle specifiche e condizioni contenute nell'allegato.
Parametri di approvazione nell'allegato
L'allegato indica il nome comune e la denominazione IUPAC del principio attivo, i numeri identificativi CE 220-239-6 e CAS 2682-20-4, un grado minimo di purezza di 950 g/kg, la data di approvazione del 1° aprile 2019 e la scadenza del 31 marzo 2029.
Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette a una particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, per eventuali usi non considerati nella valutazione del rischio a livello UE del principio attivo. Inoltre, tenuto conto dei rischi individuati, occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali, nonché alle acque di superficie e agli impianti di depurazione delle acque reflue.
Obblighi per gli articoli trattati
L'immissione sul mercato degli articoli trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o che lo contengono è subordinata all'obbligo per il responsabile dell'immissione sul mercato di assicurare che l'etichetta riporti le informazioni previste dall'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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