Sentenza n. 843/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro n. 1866/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 novembre 2023. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica, nella misura di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero ad adottare gli adempimenti necessari a consentirne la fruizione. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio, il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza in data 16 dicembre 2025, successivamente alla proposizione del ricorso. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, ritenendo che la pretesa della ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio mediante l'esecuzione del giudicato da parte del Ministero. La cessazione è stata dichiarata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha tuttavia esaminato virtualmente la fondatezza originaria della domanda ai fini della regolazione delle spese, rilevando che il ricorso era inizialmente fondato perché l'Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo la sua proposizione. Le spese sono state pertanto poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, per complessivi 300 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo sopravvenuta l'integrale esecuzione del giudicato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
art. 91 c.p.c.
Le spese sono poste a carico dell'Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso e l'originaria domanda era fondata.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa pienamente la pretesa azionata, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'adempimento sopravvenuto dell'Amministrazione non esclude la condanna alle spese se l'esecuzione del giudicato è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso; ai fini della regolazione delle spese il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando l'originaria fondatezza della domanda.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende non necessaria la nomina del commissario ad acta richiesta per l'ipotesi di persistente inadempimento.
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