Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 73/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di rigetto reso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, del 27 novembre 2025, prot. n. 84131.U, avente ad oggetto “riscontro alla istanza di assegnazione temporanea dott. Di Gregorio Alessia”, prot. n. 6900.U del 5 agosto 2025; - delle note prot. n. 6384.U del 18 luglio 2025 e prot. n. 6900 del 5 agosto 2025 rese dal Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano; - della nota prot. n. 2523.U. del 17 luglio 2025 resa dall'Ufficio di servizio sociale minorenni di Trieste; - di altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, unitamente agli atti istruttori e ai pareri delle sedi amministrative coinvolte

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della domanda di assegnazione temporanea dalla sede di Trieste verso la Sicilia, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare, ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, per l'omessa considerazione dei pareri favorevoli delle sedi siciliane, della propria situazione personale, del periodo di prova e della maternità, nonché per il mancato bilanciamento tra esigenze di servizio e diritto al ricongiungimento familiare. Ha inoltre sostenuto che il trasferimento avrebbe potuto essere negato soltanto in presenza di esigenze eccezionali, specificamente istruite e motivate, mentre l'Amministrazione avrebbe richiamato ordinarie e generiche difficoltà organizzative. È stata dedotta anche l'omessa valutazione concreta dell'interesse superiore della minore e, in via subordinata, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ricorrente, assistente sociale, non appartiene alle categorie di personale in regime di diritto pubblico previste dall'art. 3 d.lgs. 165/2001; il suo rapporto è quindi di pubblico impiego contrattualizzato. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, le controversie relative alla gestione di tale rapporto spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, salvo le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto. Il diniego dell'assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 è stato qualificato come atto iure gestionis relativo a un rapporto di lavoro già costituito e incidente su una posizione di diritto soggettivo. Gli atti concernenti la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici, anche se espressivi di scelte organizzative, rilevano nel caso concreto soltanto come presupposti interni della decisione datoriale sulla compatibilità del trasferimento con le esigenze di servizio; non costituiscono un atto generale di macro-organizzazione impugnato autonomamente. Le censure sull'istruttoria, sulla motivazione e sulla consistenza dell'organico devono pertanto essere proposte davanti al giudice ordinario, che può disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi. È stata indicata la possibilità di riassumere il processo davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il diniego dell'assegnazione temporanea, quando riguarda un dipendente con rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, costituisce atto di gestione del rapporto di lavoro e non esercizio di un potere pubblicistico incidente su un interesse legittimo.

  • art. 3 d.lgs. 165/2001

    Individua le categorie di personale in regime di diritto pubblico; il personale non ricompreso in tali categorie è assoggettato al regime del pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, salvo le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è stata esaminata nel merito, essendo stata dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • art. 11 c.p.a.

    La sentenza dà atto della possibilità di proseguire il processo mediante riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Il diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, relativo a un dipendente pubblico con rapporto di lavoro contrattualizzato già costituito, è un atto iure gestionis riconducibile alla gestione del rapporto di lavoro e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • Le controversie sulla gestione del rapporto di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice ordinario anche quando il dipendente deduca vizi di istruttoria, motivazione o bilanciamento degli interessi nell'esercizio del potere datoriale.
  • Gli atti relativi alla dotazione organica e all'organizzazione degli uffici, quando non siano impugnati autonomamente come atti generali di macro-organizzazione ma rilevino soltanto quali presupposti della decisione sul trasferimento individuale, non spostano la controversia nella giurisdizione amministrativa.
  • Nelle controversie devolute al giudice ordinario, quest'ultimo può disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi, senza che ciò comporti la devoluzione della controversia al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.