Cassazione Penale, Sentenza n. 41827/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza d'appello per violazione del divieto di reformatio in peius: sosteneva che, pur essendo la pena complessiva complessivamente inferiore rispetto al primo grado, la Corte d'appello aveva ridotto le attenuanti generiche in misura inferiore rispetto al giudice di primo grado (che le aveva concesse nella massima estensione ex art. 62-bis c.p.), determinando così un peggioramento di singoli elementi della pena.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della rinnovata determinazione della pena da parte della Corte d'appello, rilevando che i parametri di raffronto erano cambiati perché il giudice d'appello aveva ritenuto più grave il reato di rapina consumata (capo 1) e non la rapina tentata (capo 3). La Corte d'appello ha ricalcolato la pena come segue: pena base anni 5 e euro 900,00; diminuita per le attenuanti generiche ad anni 4 e euro 700,00; ulteriormente ridotta per l'attenuante comune ex art. 62 n.4 c.p. ad anni 3 e mesi 4 ed euro 660,00; aumentata per la continuazione con il reato del capo 2 ad anni 3 e mesi 6 ed euro 760,00; ulteriormente aumentata per continuazione con altro procedimento ad anni 4 ed euro 900,00; ridotta per il rito alla pena definitiva di anni 2 e mesi 8 ed euro 600,00. La Cassazione ha motivato che, mutando la struttura dei reati e i parametri del calcolo (e dunque l'ordine di gravità dei capi), non è applicabile il meccanismo rigido richiamato nella sentenza William Morales e non si è quindi verificata una reformatio in peius.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Riferito alle attenuanti generiche: utilizzato come parametro per la riduzione iniziale della pena; la Corte ha valutato la misura della riduzione nel contesto della nuova struttura del calcolo della pena.
art. 62 n. 4 c.p.
Riconosciuta come attenuante comune e applicata dopo la riduzione per le attenuanti generiche, contribuendo al decremento della pena complessiva prima delle maggiorazioni per continuazione.
art. 597 cod. proc. pen. (commi 3 e 4)
Norma sul divieto di reformatio in peius: la Corte richiamata ha esaminato l'interpretazione giurisprudenziale (Sez. U William Morales) secondo cui il divieto riguarda anche singoli elementi della pena quando i parametri di raffronto restano immutati; la Corte ha però ritenuto non applicabile tale principio perché i parametri erano mutati.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 (William Morales)
Richiamata come principio che estende il divieto di reformatio in peius anche ai singoli elementi della pena quando i parametri e la sequenza di calcolo restano identici; la Cassazione ha precisato i limiti di applicazione di tale pronuncia.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013 (Papola)
Cita il principio secondo cui il giudice di appello può confermare la pena di primo grado dopo aver escluso aggravanti o riconosciuto attenuanti, purché vi sia adeguata motivazione; usata per sostenere la funzione valutativa del giudice d'appello.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014
Stabilisce che quando muta la struttura del reato continuato o la qualificazione, il confronto matematico tra singoli elementi non è più decisivo e l'unico limite è che la pena finale non sia superiore; principio applicato nel caso in esame.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 209 del 06/10/2022
Conferma che, se il giudice d'appello muta tutti i componenti del computo della pena, può risultare una diversa incidenza percentuale delle attenuanti rispetto al primo grado senza violare il divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello modifica la struttura dei reati o l'ordine di gravità tra i capi (es. la 'regiudicanda' più grave passa da un capo all'altro), il confronto matematico tra le singole componenti della pena tra i due gradi perde efficacia: il criterio verificativo principale diventa la pena complessiva, che non deve aumentare rispetto al primo grado.
- Quando i parametri e la sequenza di calcolo restano identici tra primo e secondo grado, il divieto di reformatio in peius può estendersi anche ai singoli elementi della pena (attenuanti, aggravanti, pena base), impedendo al giudice d'appello di peggiorare tali singoli elementi nonostante una diminuzione complessiva.
- Il giudice d'appello ha un'ampia discrezionalità di valutazione (bilanciamento delle circostanze) purché sia fornita motivazione adeguata; una diversa distribuzione percentuale delle attenuanti non è di per sé sintomo di reformatio in peius se la struttura del calcolo è cambiata.
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il giudice d'appello deve comunque osservare il divieto di aggravare la posizione dell'imputato nella sostanza; tuttavia eventuali modifiche della qualificazione o della continuazione possono legittimamente condurre a un diverso apparato sanzionatorio.
- In casi concreti, è essenziale verificare se le modifiche operate in appello incidono sulla stessa 'sequenza' e sugli stessi parametri usati in primo grado: se sì, applicare i principi della William Morales; se no, confrontare la sola pena complessiva.
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