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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21965/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cesaroni impugnava la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la decisione del Consiglio dell'Ordine di Firenze che gli aveva irrogato la sanzione dell'avvertimento per violazione degli artt. 9, 19 e 52 del Codice deontologico (avere apostrofato con frasi offensive la collega avv. Chiara Pescatori durante una conferenza presso il suo studio). Il ricorrente deduceva due censure: (1) vizio procedurale per aver rifiutato il differimento della trattazione per impedimento del difensore, atteso che il difensore era mandato del ricorrente; (2) omesso esame di fatto decisivo e palese vizio di motivazione, poiché la condotta sarebbe stata giustificata dalla provocazione (minacce rivolte dalla Pescatori al cliente del Cesaroni).

La decisione

Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha confermato che per proporre ricorso avanti al Consiglio Nazionale Forense è necessaria una procura speciale specifica per quel ricorso (richiamo all'art. 60, comma 4 del r.d. n. 37/1934), pertanto l'impedimento del difensore era inconferente in mancanza di mandato speciale. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato la censura inammissibile nei termini prospettati: il sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del CNF è limitato ai vizi di legge, incompetenza, eccesso di potere e ai vizi motivazionali in senso costituzionalmente rilevante; non è consentita una revisione di merito delle valutazioni fattuali e della congruità della sanzione se non nei limiti della ragionevolezza. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto munito di motivazione congrua e sufficiente; il ricorso è quindi respinto. Sono negate spese per difetto di costituzione avversaria e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo del contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 36, comma 6

    Norma di richiamo sulla impugnazione davanti alle Sezioni Unite per le controversie in materia di ordine forense; fondamento formale del ricorso sottoposto alla Corte.

  • Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2 (Codice deontologico forense), artt. 9, 19, 52

    art. 52: la provocazione non esclude la rilevanza disciplinare e non vale in ogni caso ad attenuare la responsabilità dell'incolpato, il quale deve assumere atteggiamenti più prudenti e rispettosi

    Le disposizioni deontologiche sanzionano comportamenti contrari a lealtà, dignità, correttezza, probità e decoro; la Corte ha interpretato l'art. 52 nel senso che la presunta provocazione non scrimina né necessariamente attenua la responsabilità del professionista, specie se maturo professionalmente.

  • r.d. 22 dicembre 1934, n. 37, art. 60, comma 4

    "nel procedimento davanti al Consiglio Nazionale il professionista interessato può essere assistito da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, munito di mandato speciale"

    Richiede procura speciale specifica per la fase giurisdizionale avanti al Consiglio Nazionale Forense; la procura generale o quella per la fase amministrativa non è sufficiente per la rappresentanza in tale sede.

  • r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 33 / r.d.l. 1578/1933, art. 56 comma 3

    Norme che disciplinano la competenza e le modalità di impugnazione delle decisioni del CNF; richiamate per delimitare l'ambito di sindacabilità delle decisioni disciplinari.

  • Costituzione, artt. 21 e 111

    Art. 111 Cost. (giusto processo) è invocato per i limiti del sindacato sulla motivazione; la Corte ricorda che il vizio di motivazione sindacabile deve consistere nella totale mancanza o mera apparenza della motivazione per configurare violazione di legge.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, n. 5

    Richiamato nel quadro della giurisprudenza di legittimità come parametro sulla sindacabilità dei vizi motivazionali e la limitazione del riesame di merito in sede di legittimità.

  • cod. proc. civ., art. 132, n. 4

    Obbligo per il giudice di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione può integrare una violazione di legge rilevante ai fini del sindacato in Cassazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Prevede la possibilità del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente per impugnazioni infondate o per le fattispecie previste; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per applicarlo.

Massime di principio

  • Per proporre ricorso davanti al Consiglio Nazionale Forense è necessaria una procura speciale specifica per quell'appello: una procura generica o riferita alla fase amministrativa non è sufficiente.
  • Le pretese giustificazioni basate su una provocazione altrui non sottraggono automaticamente un avvocato alla responsabilità disciplinare; il comportamento del professionista va valutato anche alla luce della sua maturità professionale e del dovere di rispetto verso colleghi più giovani.
  • Il sindacato di legittimità sulle decisioni disciplinari del CNF è limitato: la Corte di cassazione può valutare solo vizi di legge, incompetenza, eccesso di potere e carenza o apparente carenza di motivazione; non è ammessa una piena revisione di merito delle valutazioni fattuali.
  • La mancanza di una motivazione assorbente o l'assenza totale di motivazione possono costituire motivi di annullamento; invece valutazioni argomentate e congrue del giudice disciplinare resistono al controllo di legittimità.
  • Chi propone impugnazioni infondate rischia l'aggravio di oneri di contribuzione (es. raddoppio del contributo unificato) e la condanna alle spese ove previsto.

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