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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00798/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio aveva notificato un avviso di rettifica del corrispettivo dichiarato per la cessione di un'azienda farmaceutica, aumentando il valore dell'avviamento da euro 480.000 a euro 1.500.000 e recuperando a tassazione la relativa plusvalenza. La contribuente aveva impugnato l'atto; la CTP aveva rideterminato l'avviamento in euro 960.000 per difetto di motivazione dell'avviso; la CTR aveva rigettato l'appello. In cassazione la ricorrente aveva dedotto, con un unico motivo, violazione dei principi ermeneutici in tema di tassabilità pro quota della plusvalenza e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, in presenza di impresa familiare, la cessionaria si era accollata il debito relativo alla liquidazione della quota del familiare e che quindi il prezzo effettivo della cessione sarebbe stato pari al 51% dell'azienda. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto anche personalmente e depositato in cancelleria.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritta e depositata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendo intervenuta adesione della controparte alla richiesta di compensazione. Ha escluso, infine, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando che l'estinzione era dipesa da un motivo sopravvenuto.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta e depositata, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'estinzione del giudizio deriva da un motivo sopravvenuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È la norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione, quando sia validamente espressa e depositata, comporta l'estinzione del giudizio senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione per rinuncia, le spese possono essere poste a carico della parte rinunciante, salvo adesione della controparte alla compensazione o diversa regolazione processuale.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non sussiste quando il processo si estingue per un fatto sopravvenuto che determina la cessazione della materia del contendere o comunque l'arresto del giudizio.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure relative alla tassazione della plusvalenza o alla qualificazione del corrispettivo di cessione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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