Cassazione Penale, Sentenza n. 10089/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per detenzione di un ordigno esplosivo artigianale rinvenuto nell'abitazione. Il ricorso articolava cinque motivi: 1) vizio di motivazione per presunta adesione acritica degli atti (tecnica del copia-incolla) senza autonomia valutativa da parte sia del GIP che del Tribunale del riesame; 2) mancata considerazione della consulenza balistica di parte che, a detta della difesa, dimostrerebbe la scarsa pericolosità dell'ordigno e l'impurità della polvere pirotecnica, nonché diversa funzione del magnete; 3) violazione dell'art. 360 c.p.p. poiché gli accertamenti sarebbero stati connotati come non ripetibili e valutativi e posti in essere senza le garanzie difensive previste dagli artt. 359-360, mentre il giudice avrebbe impropriamente applicato la procedura dell'art. 354 c.p.p.; 4) omessa considerazione delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter che avvalorerebbero la finalità festiva dell'ordigno e mancanza dell'elemento soggettivo (contestazione tra art. 1 e art. 2 L. 895/1967); 5) vizio in ordine all'attualità delle esigenze cautelari e alla scelta della misura custodiale in luogo di misure meno afflittive (ricorso agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), nonostante l'indagato fosse sottoposto a provvedimento di affidamento in prova senza violazioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati tutti e cinque i motivi. In sintesi: 1) la tecnica del "copia-incolla" non lede la validità della motivazione se dal provvedimento risulta un vaglio autonomo e critico delle esigenze cautelari; nel caso vi era autonoma valutazione, tra cui la diversa qualificazione del fatto (riqualificazione in art. 1 L. 895/1967) e risposte alle doglianze difensive; 2) la consulenza balistica di parte è risultata non convincente e non ha scalfito le conclusioni degli artificieri: il detonatore e il magnete hanno rilevanza tecnica e aumentano la pericolosità dell'ordigno, indipendentemente dalla purezza della polvere; 3) gli accertamenti eseguiti (bonifica e prelievo di campioni) sono qualificabili come attività urgenti e meramente materiali rientranti nell'art. 354 c.p.p., non come accertamenti tecnico-scientifici non ripetibili soggetti agli artt. 359-360; inoltre l'indagato fu informato e il difensore intervenne; 4) le dichiarazioni difensive e la finalità festiva dell'ordigno non escludono la rilevanza penale: il dolo richiesto per i reati relativi a prodotti esplosivi è il dolo generico e non il fine specifico; 5) l'attualità del pericolo è stata adeguatamente motivata con riferimento alla personalità del soggetto, ai precedenti e al fatto che l'ordigno era detenuto durante l'affidamento in prova; la scelta della misura custodiale è stata ritenuta adeguatamente giustificata e la misura meno afflittiva non idonea. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che il giudice delle esigenze cautelari compia una valutazione autonoma dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; la Corte ritiene tale obbligo assolto se dall'ordinanza emergono valutazioni autonome anche se strutturate con richiami agli atti.
art. 292 comma 2-ter cod. proc. pen.
Non impone al giudice del riesame l'obbligo di confutare ogni singola allegazione difensiva o ogni elemento tecnico, ma la disamina deve riguardare le allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori.
art. 354 cod. proc. pen.
Le operazioni urgenti e non ripetibili di pura natura materiale (es. bonifica, prelievo campioni e rilevamenti di carattere materiale) rientrano in questa disciplina e non richiedono il contraddittorio ex artt. 359-360.
artt. 359-360 cod. proc. pen.
Riguardano accertamenti tecnici non ripetibili di natura valutativa che impongono specifiche garanzie difensive; la Corte ha escluso la loro applicazione al caso di bonifica e prelievo materiale.
art. 1 e art. 2 Legge 895/1967
La qualificazione del fatto può essere oggetto di diversa valutazione in sede di GIP e riesame; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione in termini di art. 1 piuttosto che art. 2 nel caso di specie.
artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen.
Dichiarazioni raccolte con le formalità previste possono essere valutate dal giudice, ma hanno rilevanza solo se incidono concretamente sulla ricostruzione degli elementi costitutivi del reato; qui la tesi difensiva basata su tali dichiarazioni non ha escluso la responsabilità.
art. 274 cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo va valutato prognosticamente sulla possibilità di reiterazione, tenendo conto della personalità dell'indagato, modalità della condotta e contesto socio-ambientale; non richiede la dimostrazione di specifiche occasioni di recidiva.
artt. 272, 275 cod. proc. pen.
Attengono alle formalità e ai limiti delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto correttamente motivate le ragioni per le quali misure meno afflittive erano inidonee nel caso concreto.
art. 94 primo comma ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede obblighi di comunicazione relativi allo stato detentivo; la sentenza richiama l'applicazione di tali obblighi al ricorrente.
Massime di principio
- La tecnica del "copia-incolla" nella redazione delle ordinanze non determina automaticamente il vizio di motivazione se dall'atto risulta un vaglio autonomo e critico delle argomentazioni rilevanti.
- Il giudice non è tenuto a confutare ogni singolo elemento tecnico prodotto dalla difesa; è obbligato a prendere in esame e motivare soltanto le allegazioni difensive che si pongono in oggettivo contrasto con gli elementi accusatori.
- Le operazioni urgenti e meramente materiali (es. bonifica, prelievo di campioni) rientrano nella disciplina dell'art. 354 c.p.p. e non richiedono il contraddittorio ex artt. 359-360, salvo che la prova implichi valutazioni tecnico-scientifiche non ripetibili.
- La presenza di elementi tecnici quali detonatori e magneti può elevare la pericolosità dell'ordigno indipendentemente dalla quantità o purezza dell'esplosivo; tali elementi possono legittimare la qualificazione come manufatto assimilabile ad arma da guerra.
- La finalità dichiarata dal detenente (p.es. uso per festeggiamenti) non esclude necessariamente la rilevanza penale: per le fattispecie sulla detenzione di esplosivi è sufficiente il dolo generico relativo alla consapevolezza della detenzione in violazione delle norme.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) va valutata prognosticamente considerando precedenti, comportamento durante misure alternative e natura del fatto; la custodia cautelare è giustificata quando le misure meno afflittive risultano non idonee.
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