Ordinanza n. 3755/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento A) del decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 (pubblicato in data 11.12.2023 sul portale InPa), recante bando di indizione del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, laddove prevede che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza quindi esplicitazione dei candidati comunque risultati idonei a seguito del superamento delle prove selettive e della valutazione dei titoli dichiarati (art. 9, co. 1); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023 n. 205 e n. 206, recante disciplina regolamentare dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, laddove prevede che la graduatoria sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori rispetto ai posti banditi (art. 12); C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti; e conseguentemente per l’annullamento e/o la riforma: D) dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive adottati dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno concorso nei rispettivi ambiti, ut supra elencate e altresì dettagliate in atti, laddove non figurano i loro nominativi in quanto idonei, per l’effetto, per la condanna anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a pubblicare le graduatorie definitive con inserimento di tutti i candidati idonei onde consentire di evidenziare la loro collocazione sulla scorta del punteggio complessivamente riconosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bandi e decreti regolamentari dei concorsi per il personale docente, nonché graduatorie definitive nelle quali sono indicati soltanto i vincitori e non i candidati idonei
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i bandi concorsuali e i decreti ministeriali che prevedono la compilazione delle graduatorie definitive mediante l'elencazione dei soli vincitori rispetto ai posti banditi, lamentando l'omessa indicazione dei candidati che abbiano superato le prove selettive e ottenuto una valutazione positiva dei titoli, pur risultando idonei. È stata inoltre chiesta l'annullamento o la riforma delle graduatorie definitive adottate dagli Uffici Scolastici Regionali, nonché la condanna delle amministrazioni alla pubblicazione di graduatorie contenenti tutti i candidati idonei e la relativa posizione. Il TAR ha rilevato, in rito, che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e che deve quindi essere trattata secondo il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022. Ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e della relativa Struttura di missione, nonché nei confronti di tutti i controinteressati, in considerazione dell'elevato numero delle parti interessate.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative alla mancata inclusione degli idonei nelle graduatorie. Ha disposto la conversione del rito in quello applicabile alle controversie soggette all'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate come parti necessarie, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica entro i successivi cinque giorni. Ha inoltre autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione, da effettuarsi entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni. Entrambi i termini sono stati qualificati come perentori, con improcedibilità del ricorso in caso di mancato rispetto. La causa è stata rinviata per la prosecuzione del merito all'udienza pubblica del 3 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La controversia è stata ritenuta soggetta al rito speciale previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR; la disposizione è stata inoltre posta a fondamento dell'individuazione di ulteriori parti necessarie e della conversione del rito.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
La norma è stata richiamata per ritenere parti necessarie del giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR.
art. 49 c.p.a.
È stato applicato quale fondamento dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni pubbliche necessarie.
Massime di principio
- Quando una controversia amministrativa rientra nell'ambito applicativo del rito speciale previsto per le procedure relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, il giudice deve convertire il rito e fissare la prosecuzione nel rispetto dei termini speciali applicabili.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR sono parti necessarie e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'amministrazione.
- I termini fissati dal giudice per la notificazione e per il deposito della prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio possono essere qualificati come perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso.
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