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Ordinanza

Ordinanza n. 401/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Asti valida per l''anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l''inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all''insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all''estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l''accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all''estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l''anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l''utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Asti per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano nelle fasce aggiuntive i docenti con titoli esteri non ancora riconosciuti e precludono loro l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Asti per l'anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui la colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D in quanto titolare di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Sono stati inoltre impugnati il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale del 20 luglio 2023 relativo alla call veloce e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui escludono tali docenti dall'accesso al ruolo e dalla presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di immissione in ruolo. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti o esaminati nel merito i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Considerato l'elevato numero di controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; la ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, nell'ambito del processo amministrativo, modalità particolari di instaurazione o integrazione del contraddittorio quando ricorrano le relative condizioni.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha disposto l'attuazione mediante notificazione per pubblici proclami a causa dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi.

  • art. 5, commi da 5 a 17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    È richiamato quale base legislativa della procedura straordinaria disciplinata dal decreto ministeriale impugnato, senza essere interpretato dal TAR nell'ordinanza.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    È richiamato quale disciplina della cosiddetta call veloce, la cui applicazione ai docenti con titoli esteri non ancora riconosciuti è contestata nel ricorso, senza decisione nel merito da parte del TAR.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo coinvolge un numero elevato di controinteressati e risulta prevedibilmente difficoltoso reperirne gli indirizzi, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione di un avviso sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati, stabilendo termini specifici per l'esecuzione e per il deposito della relativa prova.
  • Il termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il suo mancato rispetto può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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