Ordinanza n. 709/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del giudizio di non idoneità relativo alla candidata Dott.ssa Francesca Zagaria, reso in data 6.11.2025 dalla Commissione nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), bando D.D. n. 1796/2023, per il settore concorsuale 12/A1 – Diritto Privato, II fascia; b) del verbale contenente i giudizi collegiale e individuali dei Commissari; c) del Verbale n. 1 del 9/02/2024, nella parte in cui la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione, per quanto di interesse; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali dei lavori della Commissione, per quanto lesivi degli interessi della ricorrente; e) per l’accertamento del giudizio di idoneità a professore associato della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia nel settore concorsuale 12/A1 – Diritto privato, con i relativi verbali e criteri di valutazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione nazionale per l'Abilitazione Scientifica Nazionale, nonché il verbale contenente i giudizi collegiale e individuali dei commissari, il verbale di predeterminazione dei criteri di valutazione e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche l'accertamento della propria idoneità a professore associato. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dopo la fissazione della camera di consiglio, la ricorrente ha rinunciato alla trattazione della domanda cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per sopravvenuta rinuncia. Il Collegio ha precisato che, anche in assenza di rinuncia, la domanda sarebbe stata prevedibilmente respinta per carenza del periculum in mora: la mancata abilitazione non determina di per sé effetti irreversibili né produce un'utilità immediata, e la ricorrente non ha allegato circostanze individualizzate idonee a dimostrare una specifica urgenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva, limitandosi al deposito documentale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare; il Collegio ha ritenuto comunque insussistente il periculum in mora e ha dichiarato l'istanza improcedibile per rinuncia sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinuncia alla trattazione della domanda cautelare intervenuta dopo la fissazione della camera di consiglio determina l'improcedibilità dell'istanza per sopravvenuta rinuncia.
- La mancata ammissione o abilitazione a una procedura accademica non integra, di per sé, un pregiudizio irreversibile né dimostra un'utilità cautelare immediata; occorre allegare e provare circostanze individualizzate idonee a fondare il periculum in mora.
- Quando l'amministrazione resistente non svolge attività difensiva e si limita al deposito documentale, le spese della fase cautelare possono essere compensate.
Come è indicizzato
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