Cassazione Civile, Ordinanza n. 14131/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito complessivo sulla base di indici di capacità contributiva e di spese/incrementi patrimoniali, valorizzando la disponibilità di un'autovettura di grossa cilindrata, di imbarcazioni da diporto, di contratti di assicurazione e di canoni di leasing, nonché considerando la situazione reddituale del nucleo familiare comprensiva del reddito della coniuge. Dopo il parziale accoglimento in primo grado e il rigetto dell'appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con dodici motivi: ha dedotto, tra l'altro, l'omesso esame e la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 53 Cost. in relazione all'accertamento sintetico fondato anche sul reddito del coniuge, alla mancata valorizzazione di bonifici ricevuti dalla coniuge come provvista esente, all'irrilevanza dei beni detenuti in leasing e alla asserita doppia tassazione dei canoni di leasing; ha inoltre censurato il mancato utilizzo dei nuovi coefficienti sintetici e la motivazione del provvedimento sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrati sulla legittimità dell'accertamento sintetico, osservando che la prova contraria del contribuente deve riguardare redditi esenti o soggetti a ritenuta, documentati anche in relazione alla complessiva posizione reddituale del nucleo familiare; ha confermato la rilevanza, ai fini dell'accertamento sintetico ante 2009, sia delle spese di mantenimento sia di quelle per incrementi patrimoniali, e ha escluso l'applicazione retroattiva del nuovo redditometro e dei relativi indici introdotti dal D.L. n. 78/2010 e dal D.M. 24 dicembre 2012 per gli anni 2006 e 2007. I motivi sulle prove di merito relative ai leasing sono stati dichiarati inammissibili perché volti a ottenere una rivalutazione del merito; il motivo sulla sanzione è stato respinto perché la motivazione dell'atto sanzionatorio era ritenuta sufficiente quando contestuale all'accertamento e definita per relationem. Il ricorso è stato dunque respinto con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; sesto e settimo comma
disciplina l'accertamento sintetico del reddito; per i periodi anteriori al 2009 consente di determinare il reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, includendo anche spese per incrementi patrimoniali e spese di mantenimento dei beni.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione all'esigenza che il prelievo sia commisurato alla reale capacità contributiva, ma la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'accertamento sintetico nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
richiamato dai motivi del ricorrente sulla prova contraria; la Corte ribadisce che l'onere di dimostrare l'esistenza, l'entità e la durata di redditi ulteriori idonei a giustificare le spese incombe sul contribuente.
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi sul mancato esame della prova documentale; la Corte ha ritenuto che le censure mirassero a una nuova valutazione del merito.
art. 167 c.p.c.
richiamato in relazione alla mancata contestazione delle dazioni del coniuge; la Corte ha comunque qualificato la doglianza come meramente di merito e inammissibile.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sull'omesso esame è stato escluso quando la censura tende a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio; inoltre, in presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
i motivi formalmente qualificati come violazione di legge sono stati considerati, in parte, come richieste di revisione del merito e quindi inammissibili, oppure respinti perché la regola di diritto applicata dalla CTR era corretta.
art. 38, sesto e settimo comma, d.P.R. n. 600/1973
la prova contraria può fondarsi anche sulla situazione del nucleo familiare; il metodo sintetico può considerare redditi e disponibilità dei componenti conviventi, ma resta a carico del contribuente la prova documentale dei redditi esenti o soggetti a ritenuta e della loro disponibilità per il periodo rilevante.
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato per la sanzione irrogata in relazione all'infedele dichiarazione; la Corte ne conferma la legittima applicazione nel caso concreto.
art. 16, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
l'obbligo di motivazione dell'atto sanzionatorio opera quando la sanzione è irrogata con atto separato; se è contestuale all'accertamento, la motivazione può essere assolta per relationem ove la pretesa fiscale sia definita nei suoi elementi essenziali.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
le modifiche all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 hanno effetto solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non per gli anni d'imposta 2006 e 2007.
L. 30 luglio 2010, n. 122
legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per confermare il limite temporale di applicazione del nuovo redditometro.
D.M. 24 dicembre 2012
le nuove disposizioni sul redditometro si applicano ai redditi decorrenti dal 2009; non hanno efficacia retroattiva per i periodi d'imposta oggetto della lite.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ante riforma, la prova contraria del contribuente deve essere documentale e deve riguardare non solo l'esistenza di redditi ulteriori esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da renderne plausibile l'utilizzo per sostenere le spese contestate.
- Ai fini della ricostruzione sintetica del reddito può rilevare la complessiva situazione economica del nucleo familiare convivente; il contribuente non può sottrarsi alla presunzione limitandosi a invocare il reddito del coniuge, ma deve dimostrare in concreto la disponibilità di risorse idonee a coprire le spese accertate.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2009 non è applicabile il nuovo redditometro introdotto dalla riforma del 2010 e dal relativo decreto ministeriale del 2012; la disciplina transitoria esclude la retroattività dei nuovi indici sintetici.
- Nel sistema previgente dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sono rilevanti sia le spese per il mantenimento dei beni sia quelle per incrementi patrimoniali, perché entrambe esprimono capacità economica e contributiva.
- Le censure di legittimità che, sotto l'apparenza della violazione di legge o dell'omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti sono inammissibili in cassazione.
- In presenza di 'doppia conforme', il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La motivazione dell'atto sanzionatorio tributario è sufficientemente assolta per relationem quando la sanzione è irrogata contestualmente all'accertamento e la pretesa fiscale è chiaramente definita nei suoi elementi essenziali.
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