Ordinanza n. 3560/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2025, reso noto mediante apposita comunicazione telematica in data 1.4.2026 (doc. 1), formulato dalla XIII Sottocommissione esaminatrice presso la Corte di Appello di -OMISSIS- nei confronti del ricorrente; del verbale della seduta del 20 febbraio 2026 (doc. 2) di valutazione della prova scritta di parte ricorrente e, per quanto di ragione e ove occorrer possa, degli altri verbali, atti e attività rese dalla Commissione per gli esami di Avvocato e/o la Corte di Appello di -OMISSIS- nella parte in cui questa ha valutato l’elaborato del ricorrente, formulando un giudizio inferiore alla soglia minima di 18 punti su 30 richiesti ai fini dell’ammissione all’orale; ove occorrer possa, del verbale n. 2del 5.12.2025 con cui la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della Giustizia ha emanato i criteri generali di valutazione (doc. 3); di ogni altro atto, presupposto, preordinato, connesso e conseguenziale che comunque incida sul diritto e/o interesse legittimo del ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l’accesso alla professione di avvocato; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la riammissione alla procedura del Dott. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, unitamente al verbale di valutazione della prova scritta e agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione forense, comunicato telematicamente, nonché il verbale di valutazione della prova scritta e gli ulteriori atti della commissione e della commissione centrale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto, in particolare, che la correzione dell'elaborato si sarebbe sostanziata esclusivamente nell'attribuzione di un mero punteggio numerico, inferiore alla soglia minima di 18 punti su 30 richiesta per l'ammissione all'orale. Ha inoltre formulato una domanda di risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con riammissione alla procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non persuasive le censure relative alla mera attribuzione di un punteggio numerico, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale che esclude la concludenza di doglianze di tale natura. Ha inoltre ritenuto che le ulteriori censure non evidenziassero una consistenza sufficiente del fumus boni iuris. Non è stata quindi concessa la sospensione degli atti impugnati né la riammissione cautelare alla procedura. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e la relativa valutazione giudiziale; nel caso concreto, la domanda di sospensione è stata respinta per l'insufficiente consistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la doglianza secondo cui la valutazione di una prova d'esame si sarebbe tradotta nella mera attribuzione di un punteggio numerico non è, di per sé, sufficiente a dimostrare il fumus boni iuris quando la giurisprudenza ne esclude la concludenza.
- La sospensione cautelare di un giudizio di non ammissione a una prova successiva presuppone una plausibile consistenza delle censure già nella sommaria delibazione propria della fase cautelare; in mancanza, la domanda deve essere respinta.
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