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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28554/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto in abitazione aggravato, deducendo: carenza e travisamento della motivazione (in particolare sulla attendibilità dei riconoscimenti fotografici e sulla ricostruzione del possesso della borsa), utilizzabilità illegittima delle dichiarazioni rese da Fabiano Andrea (rilevato nelle indagini come intestatario del noleggio dell'auto e potenziale indiziato) e mancata acquisizione di atti di polizia giudiziaria allegati all'appello; contraddittorietà nella valutazione frazionata delle dichiarazioni di Fabiano; e infine carenza di prova dell'aggravante della violenza sulle cose, poiché l'unico atto a fondamento (verbale di sopralluogo che attesterebbe la effrazione) non risulta agli atti.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati la maggior parte dei motivi: ha confermato la correttezza della valutazione sull'attendibilità dell'individuazione fotografica (evidenziando elementi corroboranti quali descrizione dettagliata e il successivo accertato possesso della vettura con la targa annotata dalla persona offesa) e ha escluso che le dichiarazioni di Fabiano abbiano inciso sul giudizio di colpevolezza, poiché la condanna si fonda su altri elementi decisivi. Ha inoltre ritenuto legittima la scelta di non acquisire agli atti del dibattimento documenti di indagine in assenza di accordo tra le parti. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla aggravante della violenza sulle cose: ha constatato che il verbale di sopralluogo su cui poggiava quella valutazione non risulta acquisito agli atti, per cui ha annullato la sentenza limitatamente a tale circostanza e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio solo sul punto. Per il resto la condanna è irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Il riconoscimento fotografico operato in fase di indagini è prova ammissibile quale prova atipica; la sua valore probatorio va valutato dal giudice di merito e la Corte di legittimità sindaca solo la congruenza della motivazione sull'affidabilità.

  • art. 625 c.p. comma 1 n. 2

    Prevede l'aggravante per il furto quando è commesso con violenza sulle cose; la sua applicazione richiede prova documentale o processuale del danneggiamento/forzatura effettivamente acquisita nel fascicolo.

  • art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. c)

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione e travisamento dei fatti; la Corte valuta se la motivazione di merito sia logicamente coerente e non affetta da travisamento.

  • art. 64 cod. proc. pen. comma 3 e 4

    Riguarda le garanzie e gli avvertimenti connessi alle dichiarazioni rese da persone che possono essere indagate: la mancata osservanza può incidere sulla utilizzabilità delle dichiarazioni, purché rilevante nel concreto processo.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Disciplina l'acquisizione delle dichiarazioni rese da imputati o persone a rischio di autoaccusa nelle forme che ne consentono l'utilizzo in dibattimento; se una persona è indiziata, le sue dichiarazioni di indagine possono essere inutilizzabili se non conformi alle garanzie richieste.

  • art. 611 cod. proc. pen. comma 1-bis

    Normativa procedurale citata rispetto alla richiesta di trattazione orale in Cassazione; rilevanza procedurale sull'istruttoria orale ma non decisiva sul merito dei motivi.

Massime di principio

  • Il riconoscimento fotografico acquisito nelle indagini è ammissibile e può determinare la condanna se il giudice di merito motiva in modo coerente e indica elementi che ne corroborino l'attendibilità (descrizione dettagliata, osservazione ravvicinata, riscontro probatorio).
  • Le dichiarazioni rese in fase di indagine da persone che possono essere indiziate sono potenzialmente inutilizzabili; tuttavia, per ottenere l'annullamento in Cassazione per inutilizzabilità, il ricorrente deve dimostrare l'incidenza decisiva di quelle dichiarazioni sul giudizio di colpevolezza (prova di resistenza).
  • Documenti e annotazioni di polizia giudiziaria non sono automaticamente acquisibili nel dibattimento celebrato con rito ordinario; la loro acquisizione richiede il rispetto delle forme processuali o l'accordo delle parti, e la loro mancata acquisizione può essere irrilevante se quei documenti non costituivano elemento decisivo.
  • L'aggravante richiede prova specifica e oggettiva: se il fondamento probatorio di un'aggravante (es. verbale che attesta effrazione) non è acquisito agli atti, la Corte di cassazione può annullare la statuizione limitatamente a quell'aggravante e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quel punto.
  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle prove è limitato: la Corte verifica la logicità e la completezza della motivazione dei giudici di merito, non riesamina i fatti quando la motivazione è congrua.

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