Risoluzione n. 49 del 9/06/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 1831 per versare, con modello F24, le somme dovute a titolo di riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali, richiamando l’art. 81, comma 24, del d.l. 112/2008 e l’art. 15, comma 7, del d.l. 185/2008. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello F24 e il trattamento del campo rateazione.
Istituzione del codice tributo 1831 per la riliquidazione dell’imposta sostitutiva sulle rimanenze finali
Istituzione del codice tributo per la riliquidazione dell’imposta sostitutiva sulle rimanenze finali
La risoluzione n. 49/E del 9 giugno 2010 istituisce il codice tributo necessario per effettuare, tramite modello F24, il versamento delle somme dovute a seguito della riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali. Il documento chiarisce il quadro normativo di riferimento e le modalità operative di compilazione del modello F24.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama in primo luogo l’art. 81, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede l’assoggettamento a imposta sostitutiva, con aliquota del 16 per cento, del maggior valore delle rimanenze finali che emerge per effetto della prima applicazione dell’art. 92-bis del TUIR, anche per le imprese che si sono avvalse dell’opzione di cui all’art. 13, commi 2 e 4, del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.
Viene inoltre richiamato l’art. 81, comma 24, del medesimo d.l. n. 112/2008, che disciplina il caso di cessione dell’azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all’art. 92-bis del TUIR fino al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011. In tale ipotesi, l’imposta sostitutiva corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute, come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dal cedente, si ridetermina con aliquota del 27,5 per cento.
Infine, la risoluzione richiama l’art. 15, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che disciplina il riallineamento delle divergenze e rinvia, per la fattispecie specifica richiamata, alle disposizioni dell’art. 81, commi 21, 23 e 24, del d.l. n. 112/2008.
Codici tributo menzionati e loro funzione
Il documento ricorda che l’imposta sostitutiva di cui all’art. 81, comma 21, del d.l. n. 112/2008 è già versata con il codice tributo 1815, istituito con risoluzione n. 63 del 12 marzo 2009. Tale versamento avviene in un’unica soluzione, contestualmente al saldo dell’imposta personale dovuta per l’esercizio di prima applicazione dell’art. 92-bis del TUIR, oppure, su opzione del contribuente, in tre rate di eguale importo, con applicazione di interessi al 3 per cento annuo semplice sulla seconda e terza rata.
Il documento richiama anche il codice tributo 1820, istituito con risoluzione n. 127 del 25 maggio 2009, relativo al versamento dell’imposta sostitutiva per il riallineamento delle divergenze di cui all’art. 15, comma 7, del d.l. n. 185/2008. In questo caso il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Nuovo codice tributo istituito
Per consentire il versamento tramite modello F24, secondo le modalità previste dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, delle imposte sostitutive rideterminate ai sensi dell’art. 81, comma 24, del d.l. n. 112/2008, applicabile anche alla fattispecie contemplata dall’art. 15, comma 7, del d.l. n. 185/2008, viene istituito il codice tributo:
- 1831: “Riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze finali ai sensi dell’art. 81, c. 24, del d.l. 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6/8/2008, n. 133, e dell’art. 15, c. 7, del d.l. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28/1/2009, n. 2”.
Modalità di compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 1831 deve essere esposto nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna Importi a debito versati.
Per il campo Anno di riferimento deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato AAAA.
Rateazione e indicazioni operative
Nel campo rateazione/regione/prov./mese rif. devono essere riportate le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato NNRR, dove:
- NN indica il numero della rata in pagamento;
- RR indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in unica soluzione, il campo deve essere valorizzato con 0101.
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