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Risoluzione

Risoluzione n. 51 del 11/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per i contributi assoggettati al regolamento CE n. 1083/2006, la Regione non deve applicare la ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2, DPR 600/1973 sui contributi di cofinanziamento erogati alle imprese, perché il principio di integrità dei pagamenti vieta trattenute che riducano l’importo del contributo pubblico. Resta però fermo che tali contributi concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie del TUIR.

Interpello sulla ritenuta del 4% ex art. 28, comma 2, DPR 600/1973 sui contributi cofinanziati da Fondi strutturali UE

Ritenuta del 4% sui contributi cofinanziati da Fondi strutturali

La risoluzione affronta un interpello della Regione in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sui contributi erogati alle imprese nell’ambito di aiuti cofinanziati da Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013. Il tema centrale è se, dopo l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1083/2006, la ritenuta debba ancora operare anche in presenza di contributi pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse dell’Unione europea e del cofinanziamento nazionale e regionale.

Quesito posto dalla Regione

La Regione richiama la disciplina dell’art. 28, comma 2, DPR n. 600/1973, che prevede la ritenuta del 4% sui contributi corrisposti ad imprese, con esclusione di quelli destinati all’acquisto di beni strumentali. Ricorda inoltre che con la risoluzione n. 108/E del 4 agosto 2004, in vigenza del regolamento CE n. 1260/1999, l’Agenzia aveva ritenuto applicabile la ritenuta solo alla parte di cofinanziamento regionale e statale, escludendo la quota di provenienza comunitaria.

La Regione chiede quindi se tale orientamento sia ancora attuale, considerato che il regolamento CE n. 1260/1999 è stato abrogato dal 1° gennaio 2007 dal regolamento CE n. 1083/2006.

Posizione della Regione istante

La Regione ritiene che l’orientamento della risoluzione n. 108/E del 2004 non sia più applicabile nel nuovo quadro normativo. La sua tesi si fonda sull’art. 80 del regolamento CE n. 1083/2006, che sancisce il principio dell’integrità dei pagamenti: i beneficiari devono ricevere l’importo totale del contributo senza alcuna detrazione o trattenuta.

Secondo la Regione, tale principio si riferisce all’intero “contributo pubblico” e non solo alla quota comunitaria. Richiamando anche la definizione di “spesa pubblica” contenuta nell’art. 2, paragrafo 5, del regolamento, la Regione sostiene che la nozione comprenda tutti i fondi di natura pubblica, senza distinguere tra risorse UE, statali o regionali. Su questa base, la Regione conclude che la ritenuta del 4% non dovrebbe applicarsi né ai fondi comunitari né ai contributi di cofinanziamento regionale e/o statale.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 28, secondo comma, del DPR n. 600/1973, che impone a regioni, province, comuni, altri enti pubblici e privati di operare una ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali. Per effetto dell’art. 29, quinto comma, del medesimo DPR, l’obbligo si estende anche alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Per i contributi disciplinati dal regolamento CE n. 1083/2006, l’Agenzia evidenzia poi l’applicazione dell’art. 80, rubricato “Integrità dei pagamenti ai beneficiari”, secondo cui gli Stati membri devono garantire che i beneficiari ricevano l’importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità.

Nozione di contributo pubblico e portata del principio di integrità

Ai fini della nozione di “contributo pubblico”, l’Agenzia richiama l’art. 2, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1083/2006, che definisce la “spesa pubblica” come qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell’ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, oltre a ogni spesa assimilabile.

Da tale formulazione l’Agenzia desume che il principio di integrità dei pagamenti non riguarda soltanto i contributi provenienti dal bilancio dell’Unione europea, ma anche quelli di cofinanziamento provenienti dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali e dagli altri soggetti riconducibili alla definizione normativa. In questo senso, la disciplina del regolamento CE n. 1083/2006 ha una portata più ampia rispetto a quella del previgente regolamento CE n. 1260/1999, che limitava l’integrità agli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi.

Divieto di detrazioni o trattenute

L’art. 80 del regolamento CE n. 1083/2006 precisa inoltre che non si applica alcuna detrazione o trattenuta, né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che riduca gli importi spettanti ai beneficiari. L’Agenzia osserva che tale formulazione è analoga a quella già contenuta nell’art. 21, comma 3, del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2892/93, norma che imponeva che i pagamenti ai beneficiari finali fossero effettuati senza alcuna detrazione o trattenuta.

Giurisprudenza comunitaria e di legittimità

La risoluzione richiama la sentenza della Corte di giustizia del 25 ottobre 2007, causa C-427/05, che ha ritenuto compatibile con il diritto comunitario una disciplina che includa nel reddito imponibile i contributi versati dai Fondi strutturali comunitari. Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di cassazione n. 2082 del 30 gennaio 2008, che ha recepito tale orientamento e ha affermato che l’imposizione nazionale non è un prelievo specificamente connesso al contributo finanziario, ma si applica ai redditi del beneficiario secondo le regole fiscali ordinarie.

Conclusione dell’Agenzia

Sulla base delle norme richiamate e delle considerazioni svolte, l’Agenzia delle Entrate conclude che la Regione non deve applicare la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28, secondo comma, DPR n. 600/1973 sui contributi di cofinanziamento assoggettati al regolamento CE n. 1083/2006 erogati alle imprese. La ragione è che l’art. 80 del regolamento non consente una trattenuta specificamente connessa al contributo pubblico pagato ai beneficiari.

Resta però fermo che tali contributi, pur non essendo soggetti a ritenuta, concorrono comunque alla determinazione del reddito imponibile delle imprese beneficiarie secondo le ordinarie regole del TUIR.

Effetti operativi e richiamo finale

La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209. La risoluzione precisa infine che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

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