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Risoluzione

Risoluzione n. 48 del 1/06/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni rese da una società italiana a favore di una società spagnola, consistenti in attività di consulenza, assistenza clienti, marketing e studi di mercato, sono servizi generici non territorialmente rilevanti in Italia e quindi fuori campo IVA. Precisa inoltre gli obblighi di fatturazione, registrazione e inclusione negli elenchi INTRASTAT, nonché l’esclusione dal volume d’affari.

IVA territorialità dei servizi ex art. 7-quater DPR 633/1972

IVA territorialità dei servizi resi a committente spagnolo

La risoluzione esamina il corretto trattamento IVA di prestazioni di servizi rese da una società italiana a favore di una società spagnola, alla luce delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2008/8/CE e recepite con il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 18. Il tema centrale è la qualificazione territoriale dei servizi e la conseguente individuazione del Paese in cui essi risultano imponibili.

Fatti e quesito posto

La società istante, con sede in Roma, svolge attività di consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale e ha in essere un contratto con una società spagnola che opera esclusivamente in Spagna e gestisce telematicamente l’affitto di appartamenti siti a Roma per uso turistico.

L’incarico affidato alla società italiana consiste in attività di assistenza della clientela della società spagnola, tra cui:

  • predisposizione di studi di mercato;
  • valutazione e revisione dello standard di qualità della clientela;
  • analisi degli standard dei prodotti della concorrenza;
  • assistenza ai clienti della società spagnola;
  • assistenza ai clienti fruitori del servizio in caso di contestazioni per disservizi negli appartamenti;
  • ricerche di marketing.

Il quesito riguarda il regime IVA di tali prestazioni, in particolare dopo l’entrata in vigore delle nuove regole sulla territorialità dal 1° gennaio 2010.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società istante sostiene che, anche per il 2010 e per gli anni successivi, le prestazioni debbano essere considerate fuori campo IVA per mancanza del requisito della territorialità. Secondo il contribuente, le attività svolte rientrano tra le cosiddette prestazioni generiche e, in assenza di deroghe specifiche, sarebbero territorialmente rilevanti in Spagna, in quanto Stato di stabilimento del committente soggetto passivo.

La società ritiene inoltre che tali prestazioni debbano:

  • essere fatturate con indicazione del codice identificativo del committente comunitario;
  • essere registrate separatamente dalle altre operazioni;
  • essere riportate nella dichiarazione annuale, senza concorrere al volume d’affari;
  • essere incluse negli elenchi INTRASTAT.

Inquadramento normativo

L’Agenzia richiama il nuovo assetto introdotto dal d.lgs. n. 18/2010, che ha recepito la Direttiva 2008/8/CE e modificato la disciplina della territorialità IVA.

Viene evidenziato che:

  • l’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 stabilisce la regola generale per i servizi generici;
  • i servizi generici sono territorialmente rilevanti in Italia se resi a committenti stabiliti in Italia quando soggetti passivi, oppure se resi da un prestatore stabilito in Italia a committenti non soggetti passivi;
  • gli articoli da 7-quater a 7-septies contengono deroghe a tale regola generale per specifiche prestazioni.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, le attività descritte dalla società istante non rientrano tra le prestazioni per le quali è prevista una deroga al criterio generale di territorialità.

In particolare, le attività di:

  • studio di mercato;
  • analisi della qualità della clientela;
  • analisi della concorrenza;
  • assistenza alla clientela;
  • gestione delle contestazioni;
  • marketing;

pur essendo connesse all’utilizzo di appartamenti situati a Roma, non presentano una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile. Per questo motivo non possono essere qualificate come prestazioni relative a beni immobili ai sensi dell’art. 7-quater, comma 1, lettera a), del DPR n. 633/1972.

L’Agenzia precisa anche che il riferimento alle “prestazioni di agenzia” contenuto nella norma e nella disposizione comunitaria va inteso come riferito alle sole agenzie immobiliari.

Conclusione sul trattamento IVA

Le prestazioni rese dalla società italiana alla società spagnola sono qualificate come prestazioni generiche. Di conseguenza:

  • non sono soggette ad IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale;
  • risultano territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente, cioè in Spagna.

Obblighi di fatturazione e adempimenti

L’Agenzia richiama anche le modifiche all’art. 21, comma 6, del DPR n. 633/1972, introdotte dal d.lgs. n. 18/2010. Gli operatori stabiliti in Italia che rendono servizi non soggetti ad imposta ai sensi dell’art. 7-ter nei confronti di committenti soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro devono emettere fattura con l’indicazione che l’operazione non è soggetta ad IVA e con il richiamo della relativa norma.

La fattura è emessa a fini di controllo e deve essere:

  • inserita negli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi rese in ambito comunitario, cioè INTRASTAT;
  • esclusa dal calcolo del volume d’affari.

Esito finale

La risoluzione conferma che le prestazioni della società istante verso la società spagnola sono fuori campo IVA in Italia per assenza del requisito territoriale e assoggettabili, se del caso, alla disciplina del Paese del committente. Restano fermi gli obblighi di fatturazione “non soggetta” e di presentazione INTRASTAT previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

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