Risoluzione n. 46 del 28/05/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione chiarisce che il contributo aziendale in conto interessi su mutui contratti dai dipendenti può rientrare nella disciplina del fringe benefit sui prestiti, se l’erogazione è collegata in modo diretto al pagamento delle rate e se l’azienda è coinvolta nell’operazione con una informativa verso la banca. Il beneficio va tassato considerando solo gli interessi effettivamente rimasti a carico del dipendente, con obbligo di indicazione nel Mod. 770 e salvo la detrazione del 19% sugli interessi passivi per mutui sull’abitazione principale, limitata alla quota non coperta dal contributo aziendale.
Prestiti agevolati ai dipendenti e applicazione dell’art. 51, comma 4, lett. b), Tuir
Prestiti concessi al personale dipendente e contributo aziendale in conto interessi
La risoluzione esamina l’applicazione dell’art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir a un meccanismo con cui il datore di lavoro contribuisce al pagamento degli interessi di un mutuo acceso dal dipendente presso una banca scelta liberamente dallo stesso. L’Agenzia afferma che, alle condizioni descritte, il vantaggio economico può concorrere al reddito di lavoro dipendente secondo la disciplina dei prestiti agevolati.
Fattispecie rappresentata dalla Fondazione istante
La Fondazione segnala che le imprese, per la difficoltà di ottenere condizioni finanziarie vantaggiose nei mercati attuali, intendono non concedere direttamente il prestito, ma riconoscere un contributo percentuale sugli interessi del mutuo stipulato dal dipendente con un istituto di credito prescelto da quest’ultimo. Il contributo viene accreditato sul conto corrente dedicato al rimborso del mutuo, sul quale la banca addebita le rate.
La procedura descritta prevede che:
- il dipendente presenti domanda di contributo con allegato lo schema del mutuo e il preventivo;
- l’azienda comunichi l’accoglimento e informi la banca della concessione del contributo, impegnandosi anche a comunicare eventuali revoche;
- dopo la stipula, il dipendente consegni il piano di ammortamento definitivo e i riferimenti del conto corrente su cui è attiva la disposizione permanente di addebito;
- l’azienda accrediti il contributo sul medesimo conto, con valuta coincidente con quella dell’addebito della rata;
- entro il 31 gennaio, o alla cessazione del servizio, il dipendente presenti la certificazione bancaria dei pagamenti effettuati nell’anno precedente.
Inquadramento normativo e chiarimenti interpretativi
L’art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir prevede, in caso di concessione di prestiti da parte del datore di lavoro ai dipendenti, che si assuma il 50 per cento della differenza tra:
- gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno;
- gli interessi calcolati al tasso applicato sul prestito.
La circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 aveva già chiarito che la disposizione si applica non solo ai finanziamenti concessi direttamente dal datore di lavoro, ma anche ai finanziamenti erogati da terzi con cui il datore abbia stipulato accordi o convenzioni, anche senza oneri specifici a suo carico.
Valutazione dell’Agenzia sulla fattispecie concreta
Secondo l’Agenzia, il modello descritto realizza un collegamento immediato e univoco tra erogazione aziendale e pagamento degli interessi, perché il contributo non entra di fatto nella disponibilità del dipendente, ma serve a ridurre la rata che questi versa alla banca. La certificazione bancaria dei pagamenti conferma che le somme accreditate sono effettivamente destinate a coprire gli oneri finanziari del mutuo.
L’insieme delle comunicazioni tra azienda e banca è ritenuto idoneo a sostituire la convenzione o l’accordo richiamati dalla circolare del 1997, poiché dimostra che il datore di lavoro non è estraneo all’operazione di finanziamento.
Determinazione del reddito imponibile
Quando ricorrono tali condizioni, il contributo aziendale concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo il criterio dell’art. 51, comma 4, lett. b), del Tuir, tenendo conto soltanto degli oneri finanziari effettivamente a carico del dipendente mutuatario. In concreto, concorre al reddito il 50 per cento della differenza tra:
- gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al 31 dicembre di ciascun anno;
- gli interessi al tasso praticato dalla banca, calcolati al netto del contributo aziendale.
Adempimenti del datore di lavoro
L’azienda deve indicare nelle annotazioni del Mod. 770, con codice AH, l’ammontare del contributo aziendale erogato in relazione ai mutui stipulati dai dipendenti, oltre al valore di eventuali compensi in natura concessi ai lavoratori.
Effetti sulla detrazione per mutui ipotecari sull’abitazione principale
La risoluzione precisa infine che, se il mutuo è ipotecario e contratto per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, il dipendente può detrarre il 19 per cento degli interessi passivi ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), del Tuir solo sulla quota effettivamente rimasta a suo carico, cioè al netto del contributo aziendale.
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