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Risoluzione

Risoluzione n. 45 del 28/05/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che il rinnovo dei certificati per le entità residuali decorre dalla scadenza del certificato precedente, se l’istanza è presentata prima della scadenza. Per le entità di nuova istituzione, il primo certificato può decorrere dalla data di avvio dell’entità, purché l’istanza sia presentata entro un termine ragionevolmente vicino, individuato in 60 giorni.

Rinnovo dei certificati per le entità residuali ai fini della Direttiva Risparmio

Rinnovo dei certificati per entità residuali ai fini della Direttiva Risparmio

La risoluzione interviene sulla procedura di rinnovo dei certificati rilasciati dall’Amministrazione finanziaria alle entità residuali che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84. Il documento precisa anche la decorrenza del primo certificato per le entità di nuova istituzione, nell’ambito della disciplina della direttiva 2003/48/CE sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

Contesto normativo

La Direttiva Risparmio, entrata in vigore il 1° luglio 2005, ha introdotto un sistema automatico di scambio di informazioni tra Stati membri sui pagamenti di interessi effettuati dagli agenti pagatori a favore di beneficiari effettivi persone fisiche residenti fiscalmente in un altro Stato membro. La disciplina distingue il caso del pagamento diretto alla persona fisica da quello effettuato a favore delle cosiddette entità residuali, cioè soggetti ai quali gli interessi sono pagati o attribuiti a vantaggio di un beneficiario effettivo.

Opzione per il trattamento come OICVM armonizzato

L’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 84 del 2005 consente alle entità residuali di scegliere di essere trattate, ai soli fini della Direttiva, come OICVM armonizzati mediante presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle entrate. In caso di accoglimento, l’Agenzia rilascia un certificato.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 luglio 2005 ha stabilito che:

  • il certificato viene rilasciato entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza;
  • il certificato ha efficacia per cinque anni dalla data di rilascio;
  • sono disciplinate anche le modalità di revoca.

La circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005 e la risoluzione n. 45 del 30 marzo 2006 avevano inoltre chiarito che, per le istanze presentate dalle entità residuali entro il 31 dicembre 2005, la validità del certificato poteva decorrere retroattivamente dal 1° luglio 2005 anziché dalla data di rilascio.

Quesito posto dal contribuente

ALFA ha rappresentato l’approssimarsi della scadenza quinquennale dei certificati rilasciati per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2005, pari al 30 giugno 2010, chiedendo:

  • se il rinnovo dei certificati debba avere effetto dalla data di scadenza del precedente certificato;
  • quale sia la decorrenza e la durata del certificato per le entità residuali di nuova istituzione, chiedendo in particolare se possa decorrere dalla data di avvio dell’entità.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul rinnovo

L’Agenzia conferma, per esigenze di continuità temporale del regime, che il rinnovo dei certificati decorre dalla data di scadenza del precedente certificato, a condizione che l’istanza di rinnovo sia presentata prima della scadenza del certificato stesso.

Decorrenza del primo certificato per entità di nuova istituzione

Per le entità di nuova istituzione, l’Agenzia precisa che il primo certificato può decorrere retroattivamente dalla data di avvio dell’entità, in luogo della data di rilascio del certificato. Tale soluzione è finalizzata a consentire al fondo di beneficiare dell’opzione fin dall’inizio della propria operatività.

Termini per la presentazione dell’istanza e limite ragionevole

Poiché l’Amministrazione finanziaria dispone di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza per rilasciare il certificato, l’Agenzia osserva che l’istanza della nuova entità deve essere presentata in un termine ragionevolmente vicino alla data di avvio, per evitare una retrodatazione eccessiva degli effetti del certificato.

A tal fine, viene considerato ragionevole un termine di 60 giorni dalla data di avvio dell’entità stessa.

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